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Regione Toscana – L.R. n. 15/2018: Approvate le linee guida in materia di tirocini.


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Con la Legge Regionale n. 15 del 16.04.2018, la Regione Toscana intende completare il recepimento delle linee guida in materia di tirocini extra-curriculari nazionali del 25 maggio 2017, approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

La legge stabilisce ulteriori elementi di garanzia per il corretto utilizzo dell’istituto del tirocinio, con particolare riguardo all’introduzione di un sistema di controllo sul territorio regionale, anche attraverso la promozione di intese con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La Legge Regionale n. 15/2018 opera delle modifiche alle disposizioni in materia di tirocini extra-curriculari contenute nella Legge Regionale 32/2002 ( Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro ) e nel relativo regolamento di esecuzione della legge stessa.

Tipologie e destinatari (art.1): Vengono distinte due tipologie di tirocini extra-curriculari, quelli formativi e di orientamento e quelli finalizzati all’inserimento o al reinserimento lavorativo. La prima tipologia è finalizzata ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica. La seconda fattispecie è destinata a particolari categorie di soggetti (disoccupati, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, svantaggiati e disabili).

Modalità di attivazione e svolgimento (art.2): Il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare uno o più tirocinanti. Per ciascun tirocinante è necessario stilare un progetto formativo che stabilisca le competenze da acquisire e le modalità di svolgimento. Il tirocinante verrà seguito durante il percorso da due tutor nominati rispettivamente dal soggetto promotore (con funzione di monitoraggio dell’attuazione del progetto formativo) e dal soggetto ospitante, come responsabile dell’inserimento e dell’affiancamento al tirocinante. Al termine del tirocinio andrà redatta una relazione finale al fine di certificare le attività effettivamente svolte e le competenze acquisite dal tirocinante andranno registrate nel libretto formativo del cittadino. Da ultimo è da ricordare che il soggetto promotore, in fase di attivazione, è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro oltre che per la responsabilità civile verso terzi.

Durata massima (art. 2, c.11): Di base vale il principio della durata del tirocinio diversificata a seconda delle competenze da acquisire. In ogni caso non può essere inferiore a 2 mesi. La legge stabilisce anche la durata massima consentita del tirocinio corrispondente a 12 mesi, comprensivi di proroghe, per i tirocini attivati entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo relativo ad un profilo professionale coerente; 24 mesi, proroghe comprese, per i soggetti disabili e 12 mesi per i soggetti svantaggiati.

Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai tirocini (art. 3): Fatti salvi i soggetti disabili e svantaggiati, vengono stabilite le seguenti limitazioni per il destinatario di un tirocinio: a) non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale; b) non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto; c) non può essere ospitato presso un soggetto ospitante con il quale ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio.

Violazione della normativa regionale sui tirocini (art. 5): La regione intende promuovere apposite intese con l’Ispettorato del Lavoro per garantire la corretta applicazione della disciplina. In caso di violazioni insanabili o di inviti alla regolarizzazione disattesi si può arrivare all’interruzione del tirocinio e addirittura all’interdizione ad attivare o ospitare nuovi tirocini.

Fonte: Regione Toscana