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Lazio – DGR n. 576/2019 : Tirocini extra-curriculari – aggiornamenti alla disciplina


formazione apprendisti e tirocinanti
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La Regione Lazio con l'intento di assicurare crescente qualità dei tirocini extra-curriculari ha aggiornato la precedente disciplina ( DGR 533/2017 ) con la deliberazione della Giunta regionale n. 576 del 2.08.2019

La nuova deliberazione regionale è stata resa necessaria per assicurare la piena conformità alle linee guida nazionali in materia di tirocini extra-curriculari, adottate il 25 maggio 2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi da 34 a 36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.( vedi allegato a DGR n. 576/2019 per la disciplina generale ).

Tra gli aggiornamenti adottati dalla dgr n. 576/219, rispetto al passato si evidenziano i seguenti punti: 

- I tirocini hanno una durata MINIMA di 2 mesi, tranne i tirocini attivati presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, che hanno una durata minima di 1 mese;

- Possono essere destinatari di tirocinio extracurriculare anche i soggetti minori che abbiano assolto all’obbligo di istruzione e siano iscritti al successivo anno del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all’art. 1 co. 3 del d.lgs. 76/2005 e s.m.i. Stante queste condizioni il tirocinio ha una durata minima di 1 mese e una durata massima di 3 mesi e può essere promosso solo da un Centro per l’Impiego;

- Tra i soggetti promotori figurano i soggetti autorizzati alla intermediazione dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. h) del d.lgs. n. 150/2015, purché abbiano una sede operativa presente sul territorio della Regione Lazio; 

- I Centri per l’Impiego della Regione Lazio possono promuovere tirocini ospitati nelle strutture della stessa amministrazione regionale di appartenenza. Per tutti gli altri soggetti promotori PERMANE il divieto di ricoprire, per il medesimo tirocinio, anche il ruolo di soggetto ospitante;

- Il soggetto ospitante o il soggetto promotore in caso di interruzione del tirocinio sono tenuti a dare motivata comunicazione scritta al tirocinante;

- Sono stati ulteriormente definiti I criteri di calcolo delle premialità;

- L’indennità è erogata in misura proporzionale all’effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora l’impegno in termini di orario previsto dal PFI sia inferiore, ma comunque UGUALE o superiore al 50% rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati dal Contratto collettivo di riferimento.

- Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi (es. in CIG, oppure in mobilità) e comunque percettori di forme di sostegno al reddito l’indennità di tirocinio è corrisposta fino a concorrenza con l’indennità minima di € 800,00 per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno;

La Regione Lazio ha approntato un applicativo informatico, denominato “Tirocini on-line”, che favorisce l’iter amministravo per l’avvio di ogni tirocinio extra-curriculare. L’applicativo permette, infatti, di:

 - dematerializzare la redazione e la trasmissione dei documenti necessari alla predisposizione del tirocinio (convenzione e PFI);

- monitorare in tempo reale i percorsi di tirocinio avviati sul territorio della Regione Lazio;

- rilevare il tasso di coerenza tra percorsi formativi e l'occupazione successiva;

- elaborare dati e informazioni dell’Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro, indispensabili per la valutazione e la predisposizione delle politiche attive varate dall’amministrazione regionale.

Fonte: Regione Lazio - DGR n. 576/2019