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INL – Nota n. 1451/2022 : Tirocini extra-curriculari – disciplina temporanea in attesa delle linee guida


In risposta ad alcuni quesiti sottoposti alla Direzione Centrale per il Coordinamento Giuridico, l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1451/2022 , fornisce chiarimenti in merito alla disciplina applicabile ai tirocini extra-curriculari iniziati prima e proseguiti dopo l’ entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 ( Art. 1 della L. n. 234/2021 commi da 721 a 726 ).  

Riconoscimento di una congrua indennità ai tirocinanti, obbligo di comunicare al ministero del Lavoro l’attivazione degli stage e sanzioni per l’uso fraudolento dello strumento in sostituzione di rapporti di lavoro sono le novità già applicabili della riforma dei tirocini contenuta nella legge di Bilancio 2022.

Nello specifico l’ Ispettorato, richiamando la nota n. 530/2022, si sofferma sulla fattispecie dell’ utilizzo fraudolento dell' istituto contemplata al comma 723 dell’art. 1 della L. n. 234/2021 . 

Al fine di chiarire se tale disposizione risulti applicabile anche ai rapporti svoltisi “a cavallo” dell’entrata in vigore della L. n. 234/2021, l’ Ispettorato rileva anzitutto che trattasi di illecito di natura permanente. Del resto, anche con circ. n. 3/2019, seppur con riferimento al reato di somministrazione fraudolenta, ha evidenziato che la natura permanente di un illecito è caratterizzata “da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d’essere in una apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica. La natura permanente dell’illecito, comporta che l’offesa al bene giuridico si protrae per tutta la durata della somministrazione fraudolenta, coincidendo la sua consumazione con la cessazione della condotta la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione”. 

In relazione alla corretta commisurazione della sanzione penale, pari ad un’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, il reato si configura pertanto a partire dalla data del 1° gennaio 2022, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data. Ai fini della contestazione del reato, è poi sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si sia svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Ciò in quanto la fraudolenza consiste, secondo il dettato normativo, proprio nell’avvalersi di lavoratori nella veste di tirocinanti. 

Resta invece esclusa la possibilità di applicare le sanzioni amministrative previste nelle ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro ( omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione ), fermo restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale, fin dall’ instaurazione, anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022.

L’ INL ricorda infine che il rapporto previdenziale è sottratto alla disponibilità delle parti e il conseguente recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di richiedere all’ Autorità Giudiziaria il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.

Fonte: INL - Nota n. 1451/2022