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Friuli-Venezia Giulia – D.P.Reg. n. 57 del 19.03.2018: Tirocini extra-curriculari – recepimento delle linee guida nazionali 2017.


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Con il Regolamento n. 57 del 19.03.2018, la Regione Friuli-Venezia Giulia recepisce le linee guida nazionali in materia di tirocini formativi e di orientamento” definite con l’accordo raggiunto in Conferenza Permanente Stato-Regioni del 25 maggio 2017. Il regolamento regionale, recependo le indicazioni nazionali, definisce il tirocinio come “misura di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorire l’arricchimento delle competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo, l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione delle persone. Nel dettaglio il regolamento va a disciplinare:

TIPOLOGIE DI TIROCINIO: Distinguibili in base al destinatario della misura.

  • Tirocini formativo e di orientamento: destinati a coloro che hanno ottenuto un titolo di studio da non più di 12 mesi.
  • Tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo: per facilitare l’inserimento o il reinsermento nel mondo del lavoro di inoccupati, disoccupati, lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in deroga e anche in mobilità.
  • Tirocini formativi e di orientamento in favore di diverse tipologie di soggetti svantaggiati e di persone affette da disabilità.
  • Tirocinio estivo , rivolto a studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di istruzione e formazione professionale durante il periodo di sospensione estiva delle attività didattiche.


DURATA DEL TIROCINIO: Variabile in base alla tipologia di percorso e commisurata in base alla complessità del progetto formativo.

  • La durata minima dei tirocini non può essere inferiore a due mesi, a eccezione del tirocinio estivo per il quale la durata è ridotta ad un mese.
  • La durata massima per tutte le tipologie di tirocinio è di 6 mesi, esclusi quelli svolti presso le pubbliche amministrazioni la cui durata può arrivare fino a 12 mesi e i tirocini per soggetti svantaggiati e disabili la cui durata può arrivare fino a 18 mesi.

MODALITA’ DI ATTUAZIONE:

Il tirocinio è avviato sulla base di una convenzione, sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nel tirocinio. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo compilato su apposito formulario predisposto dalla regione e opportunatamente sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante. Il regolamento stabilisce alcune condizioni ostative per l’attivazione quali: irregolarità con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e del collocamento obbligatorio di disabili; procedure di CIG straordinaria o contratti di solidarietà di tipo difensivo o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio attivato; licenziamenti nella medesima unità produttiva, per mansioni equivalenti, nei 12 mesi precedenti l’attivazione. Nell’attivazione del tirocinio c’è da tener conto anche del numero massimo di tirocini attivabili contemporaneamente presso una stessa unità produttiva, commisurato al numero di dipendenti del soggetto ospitante. Inoltre il tirocinante non può realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto (ad eccezione dei lavoratori svantaggiati e dei tirocini estivi).

INDENNITA’:

L’indennità a favore del tirocinante è determinata sulla base delle ore settimanali sostenute e varia da un minimo di 300 euro per i tirocini di 20 ore medie settimanali a un massimo di 500euro per i tirocini di 40 ore. Tali importi sono a carico per il 60% della Regione, che li eroga tramite l’INPS, e il restante 40% del soggetto ospitante , il quale può decidere di erogare un importo superiore. L’erogazione del della quota a carico della Regione avviene a fronte del controllo dell’avvenuta partecipazione al 70% delle ore mensili.

Fonte: Friuli Venezia-Giulia