Stampa

INPS – Circ. n. 108 del 14.11.2018 : La disciplina dell’ apprendistato - focus sul regime contributivo


icona

Con la circ. n. 108 del 14.11.2018 , l’INPS fornisce un completo quadro riepilogativo della disciplina dell’ apprendistato , comprensiva delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli anni allo scopo di promuoverne l’utilizzo.

La circ. n. 108 del 14.11.2018, tiene ovviamente conto delle più recenti modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato a partire dall’abrogazione del Testo Unico, realizzata dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Per eventuali crediti contributivi vantati dalle aziende nei confronti dell’ Istituto, l’INPS precisa che potranno essre recuperati a partire dal 18 febbraio 2019.

In questo quadro, l’INPS ha ritenuto opportuno operare alcune rettifiche a indicazioni fornite con precedenti atti di prassi:

• Rettifica al mess. n. 2243 del 31.05.2017: La rettifica riguarda le assunzioni con apprendistato di tipo professionalizzante e senza limiti di età, di beneficiari di indennità di mobilità ordinaria. L’ INPS precisa che, vista l’abrogazione della L. 223/91 e del relativo regime agevolativo, a partire dalle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 le aziende dovranno fare riferimento al regime contributivo ordinario.

• Rettifica al mess. n. 2499 del 16.06.2017: In questa occasione l’adeguamento riguarda la riduzione contributiva per gli apprendisti assunti con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Con il mess. n. 2499 del 16.06.2017, riguardante la riduzione contributiva prevista dall’ art. 32, c.1, del D.Lgs. 150/2015, l’ INPS aveva sostenuto che l’aliquota contributiva del 5% dovesse trovare applicazione a tutti i datori di lavoro, a prescindere dall’organico complessivo impiegato in azienda. Ciò ha causato l’azzeramento della progressività prevista dalla legge finanziaria 2007, rendendo più oneroso l’apprendistato per le aziende minori.

L’ INPS ha quindi ritenuto opportuno rettificare le precedenti indicazioni precisando che le aziende, con un organico sino a 9 dipendenti, potranno applicare un’aliquota contributiva progressiva pari a 1,5% per i primi 12 mesi, del 3% per il secondo anno e del 5% a a partire dal terzo anno. Per le assunzioni a partire dal 18 febbraio 2019, le aziende potranno recuperare gli eventuali crediti contributivi a partire dal 18 febbraio 2019.

Fonte: INPS