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Tribunale di Cosenza: il lavoratore può chiedere l'applicazione di un CCNL differente da quello richiamato nel contratto individuale?


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Con la sentenza del 14.09.2022, il Tribunale di Cosenza afferma che il lavoratore, che assuma che le mansioni svolte siano proprie di un contratto collettivo di diritto comune diverso da quello applicato in concreto, non può aspirare all’applicazione del diverso CCNL se il datore non vi è obbligato per appartenenza sindacale.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di ottenere delle differenze retributive pari ad € 28.341,65.
A fondamento della predetta domanda, la medesima assume l’applicazione di un contratto collettivo errato al rapporto di lavoro intercorso con la società datrice.

La sentenza

Il Tribunale afferma, preliminarmente, che nell’ordinamento italiano il contratto collettivo è un contratto di diritto comune vincolante solo per le parti aderenti alle organizzazioni di categoria stipulanti ovvero per quelle che abbiano successivamente aderito (anche solo implicitamente) al contratto stesso.

Secondo il Giudice, ne consegue che nell’attuale sistema di diritto comune non può trovare applicazione la norma di cui all’art. 2070 c.c. - secondo la quale l’applicazione del contratto collettivo si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore - in quanto tale norma è stata dettata per l’applicazione dei contratti corporativi quali fonti di diritto oggettivo.

Detto principio, continua la sentenza, non trova applicazione in virtù del fatto che il contratto collettivo di lavoro va ricondotto unicamente nell’ambito della libertà e della autonomia negoziale delle parti.

Su tali presupposti, il Tribunale di Cosenza rigetta il ricorso della lavoratrice, affermando il principio secondo cui: “il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro non deve essere ricercato in astratto, secondo la tipologia dell’attività svolta dal datore di lavoro, ma in concreto secondo gli istituti economici e giuridici applicati ai dipendenti”.

A cura di Fieldfisher