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Corte Costituzionale: quando l’efficacia dei contratti di prossimità può essere estesa ai lavoratori dissenzienti?


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Con la sentenza n. 52 del 28.03.2023, la Corte Costituzionale afferma che l’accordo aziendale di prossimità per estendere la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell’accordo stesso, siano espressamente dissenzienti, deve contenere gli elementi indicati nell’art. 8 del D.L. 138/2011.

Il caso affrontato

Alcuni lavoratori ricorrono giudizialmente al fine di richiedere il pagamento di differenze retributive (per scatti di anzianità, ferie e altri istituti), che non erano state pagate perché un contratto collettivo di prossimità - stipulato dalla società datrice con un sindacato ritenuto maggiormente rappresentativo - aveva previsto un peggioramento delle condizioni economiche dei dipendenti rispetto al CCNL di settore.
A fondamento della predetta domanda, i medesimi deducono, non solo di aderire a una organizzazione sindacale diversa da quella che aveva sottoscritto il contratto di prossimità, ma anche di aver espressamente “disdettato”, attraverso il loro sindacato, l’accordo medesimo.
La Corte d’Appello, investita del caso, solleva questioni di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 2 e 39, primo comma, Cost - dell’art. 8 del D.L. 138/2011, nella parte in cui estende l’efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati anche se non firmatari del contratto o appartenenti ad un Sindacato non firmatario dello stesso.

La sentenza

La Corte Costituzionale rileva, preliminarmente, che l’accordo aziendale ordinario non può estendere la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell’accordo stesso, siano espressamente dissenzienti.

Secondo i Giudici, l’efficacia generale (c.d. erga omnes), rappresentando un’eccezione, sussiste solo se ricorrono gli specifici presupposti ai quali l’art. 8 del D.L. 138/2011 la condiziona.

Per la Consulta, dunque, per aversi detta efficacia è necessario che l’accordo aziendale:
- sia sottoscritto da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda;
- risulti finalizzato alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività;
- riguardi la regolazione delle materie inerenti all’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento a specifici settori elencati dal comma 2 del citato art. 8.

Su tali presupposti, la Corte Costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, non avendo il giudice rimettente adeguatamente motivato l’appartenenza o meno dell’accordo aziendale oggetto di causa nella fattispecie del contratto collettivo di prossimità di cui al predetto art. 8 del D.L. 138/2011.

A cura di Fieldfisher