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CCNL Trasporto aereo – Accordo sulle attività stagionali


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In data 19.11.2018 le associazioni datoriali Assaeroporti , Assohandlers , Assaereo , Assocontrol e Fairo con le principali associazioni sindacali Filt-CGIL , Fit-CISL , UIL – Trasporti , UGL Trasporto Aereo hanno sottoscritto il verbale di accordo sulle attività stagionali nel settore del trasporto aereo.

Per quanto riguarda la validità, le parti hanno convenuto che l’accordo troverà applicazione solo per le assunzioni effettuate entro il 31 maggio 2019 e decadrà automaticamente dal 1 giugno 2019, salvo rinnovo del CCNL Trasporto Aereo scaduto il 31 dicembre 2016.

All’ indomani delle modifiche apportate al contratto a termine dal D.L. n. 87/2018 ( cd. Decreto Dignità ) convertito dalla L. n. 96/2018 con modificazioni, l’accordo sulle attività stagionali nel settore del trasporto aereo era fortemente atteso. Le recenti modifiche hanno confermato il ruolo da protagonista della contrattazione collettiva nell’individuazione delle attività stagionali per le quali è consentita una disciplina speciale rispetto alle disposizioni contenute nel Decreto medesimo.

Alle imprese appartenenti al settore del Trasporto Aereo sarà consentita la stipula di contratti a tempo determinato stagionali per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti. Nell’accordo è riportata poi la complessiva disciplina dei “ contratti a termine stagionali “, con indicazione delle deroghe alla disciplina ai sensi dell’ art. 19, c.2, d.lgs. n. 81/2015 ( apposizione del termine e durata massima del contratto ) e art. 23, d.lgs. n. 81/2015 ( numero complessivo di contratti a tempo determinato ).

Fonte: CISL