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Tribunale di Padova: l’azienda può escludere una sigla sindacale dalla trattativa


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Con l’ordinanza del 30.12.2021, il Tribunale di Padova afferma che il datore di lavoro può decidere liberamente come svolgere una trattativa sindacale e può, a tal fine, organizzare tavoli separati con le diverse sigle od anche rifiutarsi di incontrare talune organizzazioni.

Il fatto affrontato

L’organizzazione sindacale propone ricorso ex art. 28 L. 300/1970, al fine di sentir dichiarare l’illegittimità della condotta della società che aveva escluso la sigla dalle trattative per il rinnovo dell’accordo sul premio di risultato, pur a fronte di formali richieste di incontro.

L'ordinanza

Il Tribunale rileva, preliminarmente, che le motivazioni addotte dalla società sono legittime e condivisibili.
Invero, la scelta di rifiutare lo svolgimento di una trattativa unitaria - a fronte del chiaro e netto rifiuto da parte della sigla firmataria del precedente accordo a trattative unitarie con la O.S. ricorrente - non integra alcuna condotta antisindacale, non potendo il datore intervenire nelle dinamiche intersindacali.

Parimenti, il Giudice ha ritenuto legittimo anche il rifiuto allo svolgimento di trattative separate, ritenuto inappropriato rispetto alle dimensioni ed alla realtà aziendale.

Per la sentenza, infatti, non esiste, in capo al datore di lavoro, alcun obbligo generale a trattare: il medesimo può legittimamente scegliere con chi trattare, potendo in tal modo anche eventualmente escludere dalla trattativa alcuni sindacati.

Su tali presupposti, il Tribunale di Padova rigetta il ricorso, dichiarando pienamente legittima la condotta societaria.

A cura di Fieldfisher