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Cassazione: utilizzabile la mail aziendale per veicolare i comunicati sindacali


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Con la sentenza n. 35643 del 06.12.2022, la Cassazione afferma che i rappresentanti delle OO.SS. possono diffondere comunicati di natura sindacale, per mezzo della posta elettronica aziendale, a condizione che ciò non arrechi un pregiudizio effettivo all'attività lavorativa.

Il fatto affrontato

Una organizzazione sindacale propone ricorso ex art. 28 L. 300/1970, per sentir dichiarare l’antisindacalità della condotta tenuta dalla società e consistita nell’aver sanzionato disciplinarmente un proprio R.S.U., reo di avere inviato, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica personale, comunicazioni di natura sindacale all’indirizzo aziendale di 200 dipendenti, durante l'orario di lavoro.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo la condotta societaria lesiva del diritto al proselitismo sindacale previsto dall’art. 26 dello Statuto dei Lavoratori.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che la distribuzione di comunicati di contenuto sindacale all'interno dei luoghi di lavoro (c.d. volantinaggio), in quanto assimilabile all'attività di proselitismo, incontra il limite previsto dall'art. 26, primo comma, della L. 300/1970.
Detta attività, dunque, è da ritenere consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.

Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, pur non essendovi alcun divieto di svolgere il volantinaggio durante l'orario di lavoro, occorre non solo che esso sia compiuto da lavoratori in regolare permesso (quali i dirigenti della R.S.A. o della R.S.U.), ma anche che - per le modalità e le cautele in concreto adottate ed avuto riguardo alle caratteristiche organizzative dell'impresa e del tipo di lavoro cui siano addetti i destinatari della distribuzione dei volantini - risulti di fatto non pregiudicato l'ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo.

Per la sentenza, detto principio trova applicazione anche in caso di utilizzo della mail aziendale quale mezzo per effettuare volantinaggio, dal momento che l'evoluzione delle modalità di comunicazione deve far ritenere compreso nella nozione di “spazi” deputati alle comunicazioni sindacali lo strumento della posta elettronica.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando il carattere antisindacale della condotta dalla stessa tenuta.

A cura di Fieldfisher