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Cassazione: può agire ex art. 28 l. 300/1970 il sindacato che ha partecipato alla contrattazione di comparto


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Con la sentenza n. 14402 del 05.06.2018, la Cassazione afferma che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il carattere nazionale dell'associazione sindacale legittimata all'azione ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori non può essere escluso per quelle organizzazioni sindacali cui l'Aran abbia riconosciuto la rappresentatività a livello nazionale, ex art. 43, primo comma, D.Lgs. 165/2001.

Il fatto affrontato

La sigla sindacale ricorre, ex art. 28 l. 300/1970, dopo che il suo segretario generale era stato trasferito ad altro Ente senza il nulla osta dell’organizzazione.
Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiarano improponibile la domanda per difetto di titolarità del diritto d’azione, difettando la O.S. del requisito della rappresentatività a livello nazionale.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, ribadisce il principio secondo cui, in tema di repressione della condotta antisindacale, ai fini del riconoscimento del carattere nazionale dell'associazione legittimata all'azione ex art. 28 l. 300/1970, non assume decisivo rilievo il mero dato formale dello statuto dell'associazione, quanto piuttosto la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi che trovino applicazione in tutto il territorio nazionale in riferimento al settore produttivo al quale appartiene l'azienda nei confronti della quale il sindacato intenda promuovere il procedimento.
Per la sentenza, tale elemento attesta, infatti, un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio-economico dell'intero Paese.

L'applicazione del suddetto principio generale al pubblico impiego contrattualizzato comporta, a giudizio della Corte, che la partecipazione alla contrattazione di comparto (ossia a contratti che trovano applicazione in tutta Italia nell’ambito dell’area interessata) implica l'avvenuto riconoscimento della diffusione del sindacato a livello nazionale.

La convocazione da parte dell’Aran (che verifica il presupposto del 5%, facendo una media tra dato associativo ed elettorale), ai fini dell’ammissione alla contrattazione collettiva, è, pertanto, secondo i Giudici di legittimità, elemento sufficiente per il riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale richiesto dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dall’Organizzazione Sindacale, firmataria di due contratti si comparto, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher