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Cassazione: antisindacale la condotta della società che non comunica alle OO.SS. i nominativi dei neo-assunti


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Con l’ordinanza n. 14060 del 23.05.2019, la Cassazione afferma che deve essere considerata antisindacale la condotta della società che, in violazione dell’accordo aziendale, non comunica alle OO.SS. i nominativi dei nuovi assunti, limitando così la possibilità per il sindacato di trasmettere informazioni ai dipendenti e di fare proselitismo.

Il fatto affrontato

L’Organizzazione sindacale propone ricorso ex art. 28, l. 300/1970, al fine di sentir dichiarare il carattere antisindacale della condotta tenuta dalla Banca, consistente nell’omessa comunicazione alle OO.SS. degli elenchi nominativi dei neo-assunti e del ruolo del personale, in violazione di quanto previsto dall'art. 26 dell’accordo aziendale.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori è sufficiente che il comportamento controverso leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali.
Non è, invece, necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di condotte tipizzate, perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale.

Sicché, secondo la sentenza, ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero.

Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte respinge il ricorso della Banca, ritenendo la condotta datoriale obiettivamente idonea a ledere la libertà e l'attività sindacale.

A cura di Fieldfisher