Stampa

Cassazione: antisindacale il mancato confronto con le OO.SS. se previsto dal CCNL


icona

Con l’ordinanza n. 13860 del 22.05.2019, la Cassazione afferma che deve essere considerata antisindacale la condotta della società assicuratrice che, in violazione di quanto previsto dall’art. 16 del CCNL, non abbia avviato una fase preventiva di confronto con le OO.SS. prima di irrogare dei licenziamenti per g.m.o.

Il fatto affrontato

L’Organizzazione Sindacale propone ricorso ex art. 28, l. 300/1970, al fine di sentir dichiarare il carattere antisindacale della condotta tenuta dalla società assicuratrice, consistente nella violazione di quanto previsto dall’art. 16 del CCNL di settore, secondo cui “l'impresa nel caso in cui si sia verificata un'eccedenza di personale, prima di prendere ogni altra iniziativa, attiverà una fase preventiva di confronto sindacale …”.
Il Sindacato, a fondamento della predetta domanda, deduce di non essere stato avvertito dalla società negli episodi di licenziamento per eccedenza di personale irrogati a 3 dipendenti nel luglio 2012, 2 dipendenti nel gennaio 2013 ed altri 3 dipendenti nel marzo 2013.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che l’interpretazione della normativa contrattuale non può essere fatta solo tenendo conto del dato letterale e logico, essendo, invece, necessario esaminare le disposizioni del CCNL in maniera complessiva e sistematica, rilevando la chiara diversità dei presupposti individuati in ciascuna norma.

Nel caso di specie, i Giudici di legittimità ritengono, peraltro, non irragionevole la disciplina prevista dall’art. 16 del CCNL di settore, dal momento che le parti sociali ben possono inserire previsioni più favorevoli a tutela dei lavoratori, quali l’assoggettamento ad una preventiva procedura di confronto anche casi non ricompresi nella legge 223/1991.

In ultimo la sentenza rileva che, in tema di repressione della condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della l. 300/1970, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione od un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso della società assicuratrice, ravvisando l'attualità degli effetti della condotta dalla stessa posta in essere nella perdita di immagine subita dal sindacato, in quanto scavalcato dal datore in una vicenda cruciale quale è quella che mette in discussione il posto di lavoro.

A cura di Fieldfisher