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Cassazione: anche i sindacati provinciali sono legittimati a proporre ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori


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Con la sentenza n. 21373 del 29.08.2018, la Cassazione afferma che il requisito della nazionalità, che legittima un’organizzazione sindacale a presentare ricorso ex art. 28 della l. 300/1970, è da intendersi come necessità che l'associazione ricorrente sia esistente ed operante nell'ambito territorialmente rilevante per la specifica categoria considerata e, dunque, anche solo a livello regionale o addirittura provinciale.

Il fatto affrontato

L’organizzazione sindacale, costituita esclusivamente tra dipendenti appartenenti alle minoranze di lingua tedesca e ladina, ricorre ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, al fine di denunciare il diniego opposto dalla società nel riconoscere i permessi ai sensi dell'art. 30 della l. 300/1970 ed il rifiuto della stessa ad aprire un tavolo di trattative per pervenire ad una determinazione del monte ore di detti permessi.
La società si costituisce, sostenendo la mancanza di legittimazione alla proposizione di detto ricorso in capo all’organizzazione sindacale, essendo la stessa sprovvista del necessario requisito della nazionalità.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che, ai fini della legittimazione ad agire ex art. 28, non è necessaria la diffusione e lo svolgimento di un'effettiva azione del sindacato su tutto il territorio nazionale, ma è sufficiente che l’ambito di operatività coinvolga gran parte dello stesso, senza l’ulteriore esigenza che l'associazione faccia parte di una confederazione.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, il requisito della nazionalità deve essere inteso in senso relativo: l'associazione ricorrente, cioè, deve risultare maggiormente rappresentativa in ambito nazionale rispetto ad una specifica categoria considerata, che può essere composta anche dai lavoratori appartenenti a minoranze linguistiche.

Per la sentenza, infatti, al fine di assecondare la ratio sottesa alla norma è opportuno fornire un’interpretazione della stessa che valorizzi il dato sostanziale della effettiva rappresentatività, in luogo di quello meramente formale della dislocazione del sindacato sul territorio.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando il diritto dell’organizzazione sindacale a proporre il ricorso ex art. 28 l. 300/1970, essendo la stessa maggiormente rappresentativa, in ambito nazionale, delle associazioni costituite esclusivamente da lavoratori appartenenti alle minoranze di lingua tedesca e ladina.

A cura di Fieldfisher