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INPS – Circ. n. 158 del 23.12.2019: Trasferta e trasfertismo – Elementi identificativi


trasfertisti e lavoratori in trasferta
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Con la circ. n. 158 del 23.12.2019, l’ INPS riepiloga gli elementi identificativi del cd. trasfertismo e fornisce chiarimenti in merito al corretto regime contributivo.

Il lavoratore subordinato può essere chiamato a svolgere la sua attività in un luogo diverso dalla sede di lavoro. In questo caso, si possono configurare due fattispecie tra loro affini: la trasferta “occasionale” o della trasferta “strutturale o per contratto”.

Nel primo caso si parla di trasferta. Essa presuppone che al lavoratore venga temporaneamente richiesto di prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla, indicata nel contratto di lavoro quale luogo normale di svolgimento dell’attività lavorativa. Non esiste una vera e propria disciplina legale della trasferta, per cui si occupano di questa materia i contratti collettivi e la giurisprudenza per le questioni di diritto.

Al lavoratore in trasferta può spettare una indennità che in alcuni casi ha natura retributiva, in altri risarcitoria (o di rimborso spese). La differenza tra la natura retributiva o risarcitoria dell’indennità di trasferta non è di poco conto, dal momento che l’art. 51, c. 5 e 6 del D.P.R. n. 917/86 - prevede un diverso trattamento fiscale e contributivo da applicare alle somme corrisposte ai lavoratori inviati in trasferta, a seconda che si tratti di compensi o rimborsi spese.

Altra categoria sono i trasfertisti. Questi si differenziano dai lavoratori inviati in trasferta a seguito di una singola e contingente decisione del datore di lavoro . I trasfertisti sono i lavoratori la cui prestazione è, per sua natura itinerante, e per i quali non vi sia un’indicazione contrattuale dell’abituale luogo di lavoro.

La distinzione ribadita dall’ INPS con la circ. n. 158 del 23.12.2019 risulta fondamentale dal momento che per i trasfertisti la contrattazione collettiva prevede di solito la corresponsione di uno speciale emolumento, distinto dall’indennità / rimborso spese del lavoratore in trasferta, che ha la funzione di “rappresentare il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione”, e che, pertanto, “ha natura retributiva” (Cass. 22/5/2005, n. 8468).

L'assenza di indicazione della sede di lavoro nel contratto o nella lettera di assunzione; un’attività lavorativa che necessita di continua mobilità del lavoratore; corresponsione al dipendente di un’indennità o di una maggiorazione di retribuzione in misura fissa, a prescindere che si sia effettivamente recato in trasferta e dove eventualmente questa si sia compiuta, sono tutti indici del trasfertismo che secondo la giurisprudenza di legittimità operano retroattivamente.

Fonte: INPS – Circ. n. 158 del 23.12.2019