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INL – Circ. n. 1/2023 : Distacco transnazionale – oneri di conservazione documentale per il datore di lavoro


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Con la circ. n. 1/2023 , l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce chiarimenti in ordine agli obblighi amministrativi relativi al distacco transnazionale nell’ambito di una prestazione di servizi.

Per prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extra UE, il Legislatore ha introdotto con il D.Lgs. n. 136/2016 un obbligo di conservazione documentale a carico del datore di lavoro distaccante. 

L’ art. 10, c. 3, lett. a) del D.Lgs. 136/2016 stabilisce che : 

“durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, (…) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile”. 

Con tale disposizione il Legislatore italiano a valutato l’eventualità che altri ordinamenti nazionali non abbiano previsto una “ comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro “ , presente invece nel nostro ordinamento al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso. Per tale motivo ha introdotto, all’interno del citato articolo la possibilità di presentare “ documentazione equivalente “

L’ Ispettorato evidenzia come il riferimento alternativo ad un documento equivalente sia stato volutamente inteso in termini generici, proprio per consentire l’utilizzabilità di qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro, a condizione che tale documento consenta il tracciamento del rapporto di lavoro in termini certi. 

Viene altresì precisato che tali oneri possano ritenersi assolti anche con la conservazione dell’attestazione della richiesta del Documento A1 presentata dall’impresa distaccante all’ Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza

Il documento portatile A1 certifica la legislazione applicabile al lavoratore e ne attesta l'assicurazione previdenziale nel paese dell'impresa distaccante. Seguendo la regola di base (lex loci laboris), l’assicurazione dei lavoratori dovrebbe essere pagata secondo la legislazione dello Stato membro ospitante. Ciò comporterebbe serie difficoltà gestionali sia per il datore di lavoro sia per i lavoratori e le istituzioni competenti.

Per questo motivo, i regolamenti UE prevedono la possibilità di continuare a versare i contributi previdenziali per i lavoratori distaccati ai sensi della legislazione dello Stato membro di invio. L’obiettivo è facilitare la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione dei servizi nell’UE, garantendo al contempo condizioni di lavoro dignitose contrastando fenomeni di “dumping sociale”. 

Fonte: INL - Circ. n. 1/2023