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Min. Lavoro – Interpello n. 6/2019: Stagionali e Radiotelevisione


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Con l’interpello n. 6/2019, Confindustria Radio Televisioni ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere il parere del Ministero in merito a due aspetti della disciplina del contratto di lavoro stagionale nel settore Radio-Televisivo.

IL QUESITO:

Il primo di essi riguarda i limiti di utilizzabilità del D.P.R. n. 1525 del 7 ottobre 1963, il quale prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine anche nelle ipotesi di “preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”, ai fini della stipulazione di contratti di lavoro stagionali nel settore radiotelevisivo.

Il secondo attiene alla possibilità che il vigente ordinamento consenta alla contrattazione collettiva di individuare ulteriori ipotesi di stagionalità, in aggiunta a quelle attualmente previste dal richiamato D.P.R.

IL PARERE DEL MINISTERO:

Per quanto riguarda il primo quesito, nell’interpello n. 6/2019 viene ribadito quanto già affermato in precedenti atti di prassi cioè che nell’attuale ordinamento, fino a che le attività stagionali non saranno individuate da apposito D.M., come previsto dall’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015, è consentita l’assunzione con contratto di lavoro stagionale di personale artistico, giornalistico, impiegatizio e/o operaio addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, secondo l’ipotesi prevista dal n. 49 dell’elenco allegato al D.P.R. 1525/1963.

In merito al secondo quesito, il Ministero conferma inoltre la possibilità per la contrattazione collettiva di settore di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali, in aggiunta a quelle attualmente previste dal D.P.R., alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine.

Fonte: Min. Lavoro – interpello n. 6/2019