Stampa

Min. Lavoro – Interpello n. 1/2018: lavoro intermittente per imprese alimentari solo se operanti nel settore dei pubblici esercizi


icona

Su istanza del Consiglio Nazionale dell’Ordine CDL, con l’Interpello n.1 del 30.01.2018, la Direzione Generale del Ministero risponde esprimendo il proprio parere in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni relative al lavoro intermittente (artt.13 ss. del d.lgs. n. 81/2015) per ciò che concerne le imprese alimentari artigiane.

In particolare la richiesta dell’istante riguarda la possibilità di far rientrare le suddette imprese (quali ad esempio pizzerie al taglio e rosticcerie) tra quelle individuate al punto 5 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923.

Risulta opportuno precisare che la norma de qua prevede la possibilità di stipulare un contratto di lavoro intermittente in presenza di due condizioni: una di carattere soggettivo, essendo necessario che i dipendenti siano impiegati come camerieri o personale di servizio e di cucina, e l’altra oggettivo, dovendo la prestazione lavorativa essere resa nelle strutture richiamate dalla tabella tutte appartenenti agli esercizi pubblici in genere.

In considerazione di tale aspetto, il Ministero del Lavoro esclude la possibilità per le imprese alimentari artigiane di stipulare contratti di lavoro intermittente, eccezion fatta per il caso in cui tali imprese operino nel settore dei pubblici esercizi. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali