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Min. Lavoro – Circ. n. 17 del 19.11.2020 : Riders – Tutele per i ciclo-fattorini delle piattaforme digitali


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Bocciatura definitiva per il CCNL dei Riders siglato il 15 settembre tra Assodelivery e UGL. Il contratto è stato considerato illegittimo perché sottoscritto da un solo sindacato dei lavoratori, in aperto contrasto con quanto richiesto dalla Legge che ne richiede la pluralità. 

A questa conclusione si giungere attraverso la lettura del parag. 3 della circ. n. 17 del 19.11.2020.  

La recente circolare ministeriale , a circa un anno di distanza dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128 di conversione del DL n. 101/2020, illustra le tutele differenziate per i ciclo-fattorini delle piattaforme digitali, a secondo che la loro attività sia riconducibile alla nozione generale di etero-organizzazione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 ovvero quella dettata dall’art. 47-bis dello stesso decreto con specifico riferimento ai ciclo fattorini autonomi, oppure nell’ipotesi in cui ricorrano i presupposti per l’applicazione delle tutele proprie del lavoro subordinato. 

LAVORO AUTONOMO VS SUBORDINATO:  

L’attività svolta dai riders rientra nell’alveo dei rapporti di lavoro subordinato qualora, in considerazione delle concrete modalità operative di svolgimento dell’attività, la prestazione sia eseguita in via continuativa e prevalentemente a titolo personale, secondo modalità esecutive definite dal committente attraverso la piattaforma, a prescindere dal fatto che l'etero-organizzazione si eserciti anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro come richiesto dalla vecchia formulazione ora soppressa.  

In merito al requisito della “ continuità “, il Ministero ribadisce quanto già precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circ. n. 7 del 30.10.2020, ossia la necessità di una determinazione caso per caso tanto con riferimento alla reiterazione della prestazione, quanto con riferimento alla durata del rapporto che tenga conto anche di una possibile occasionalità della prestazione in cui vada rilevato “…. l’interesse del committente al ripetersi della prestazione lavorativa e della disponibilità del collaboratore ad eseguirla.” Il requisito della continuità va quindi riconosciuto tutte le volte in cui la disponibilità del collaboratore sia funzionale alla soddisfazione di un interesse della committenza.

Per quanto riguarda invece l’etero-organizzazione essa sussiste ogni qualvolta l’attività del collaboratore sia pienamente integrata nell’attività produttiva e/o commerciale del committente e ciò risulti indispensabile per la prestazione lavorativa, anche in regime di pluricommittenza.

In mancanza delle condizioni di subordinazione e dei requisiti previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, si applicherà il Capo V-bis relativo alla disciplina del lavoro occasionale, ossia priva del carattere della continuità richiesto dall’art. 2 come necessario requisito per integrare la fattispecie dei rapporti di collaborazione organizzati dal committente.  

DEFINIZIONE DEL COMPENSO E DIVIETO DI COTTIMO: 

L'art. 47 quater, comma 1, demanda ai contratti collettivi la facoltà di definirne la determinazione, secondo criteri che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente. In mancanza di contratti collettivi, il comma 2 stabilisce che i riders non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate, ma che dovrà essere loro garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti. In ogni caso, il comma 3 stabilisce che deve essere garantita un'indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli. 

IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE :  

In coerenza con i più recenti orientamenti della giurisprudenza, la circ. n. 17 del 19.11.2020 ribadisce il principio privo di deroghe, secondo il quale i contratti collettivi abilitati a dettare una disciplina prevalente rispetto a quella legale risultano essere, sia per le ipotesi di etero-organizzazione sia per l’ipotesi di lavoro autonomo, quelli stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengono conto di vari fattori tra cui:

1. Consistenza numerica;

2. Presenza territoriale;

3. Stipulazione dei CCNL;

La circolare precisa inoltre ritenersi che il criterio della maggiore rappresentatività comparativa si determini necessariamente avuto riguardo alle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del macro settore produttivo del delivery, al cui interno, in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative, si avverte la necessità di prevedere discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo dei lavoratori in oggetto. 

La Circolare, infine, evidenzia come la normativa in vigore riconosca ai riders autonomi una serie diritti e forme di tutela, quali il diritto a ottenere la stipula di un contratto formale, a ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al contratto per la tutela dei loro interessi e della loro sicurezza, l'estensione della disciplina antidiscriminatoria stabilita per i lavoratori subordinati in quanto compatibile a tutela della libertà e dignità del lavoratore, il divieto di esclusione dalla piattaforma ascrivibile alla mancata accettazione della prestazione.

Fonte: Min. Lavoro – Circ. n. 17 del 19.11.2020