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Legge di bilancio 2021 : Contratto a termine - Proroghe e rinnovi acausali sino al 31 marzo


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In conseguenza del perdurare della crisi epidemiologica, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto al comma 279 il differimento del termine finale di applicazione della disciplina transitoria in materia di rinnovi e proroghe dei contratti a termine. 

I datori di lavoro potranno rinnovare o prorogare i contratti a termine anche in deroga alle disposizioni sulla causale e sul numero massimo delle proroghe previste dagli articoli 19 e 21 del Dlgs 81/2015, nel rispetto della durata massima di 24 mesi per i rapporti a termine con lo stesso lavoratore.

Proroghe e rinnovi dei contratti a termine seguiranno quindi regole più snelle sino al 31 marzo anziché, come nella norma vigente, al 31 dicembre 2020.

La deroga alle regole del decreto Dignità era già contenuta nel cd. Decreto Rilancio ( art. 93, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ) e successivamente prorogata dal cd. decreto Agosto ( D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ). 

Restano, invece, immutati i presupposti per ricorrere ai rinnovi o alle proroghe acausale. I contratti di lavoro a termine potranno essere prorogati o rinnovati senza l’obbligo di precisarne le motivazioni per una sola volta, per un periodo massimo di 12 mesi e nel rispetto della durata massima di 24 mesi con lo stesso datore di lavoro.

In merito all’ambito di operatività della deroga ad un solo rinnovo o proroga, l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, acquisito il nulla osta dal Ministero del Lavoro, ha precisato con nota n. 713/2020 che tale limite debba essere interpretato nel senso che i precedenti rinnovi o proroghe non escludono la possibilità di ricorso alla deroga in esame (ai fini dell'ulteriore rinnovo o proroga). Sempre secondo l'interpretazione della suddetta nota, la norma transitoria in oggetto consente altresì che la proroga sia in deroga al numero massimo di proroghe, previsto dalla normativa generale sui contratti di lavoro a termine e il rinnovo possa essere stipulato anche senza il rispetto dei termini dilatori minimi (previsti dalla suddetta normativa per il rinnovo medesimo).