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Corte Costituzionale: la disciplina delle posizioni organizzative è di competenza regionale


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Con la sentenza n. 128 del 25.06.2020, la Corte Costituzionale afferma che la disciplina delle posizioni organizzative, dal momento che inerisce a profili dell’organizzazione mutevoli e non dà vita a rapporti stabili e di durata indeterminata, rientra nella competenza legislativa residuale della Regione prevista dall’art. 117, comma 4, della Costituzione.

Il caso affrontato

Il Governo, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, promuove questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana n. 22/2019, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
A fondamento della domanda, deduce che la predetta legge regionale, derogando al vincolo posto dal CCNL del 2018 circa la durata degli incarichi di posizione organizzativa, aveva invaso la potestà legislativa statale che doveva ritenersi esclusiva in ordine alle previsioni della contrattazione collettiva.

La sentenza

La Corte Costituzionale rileva, preliminarmente, che le posizioni organizzative sono state istituite a far data dal CCNL sottoscritto il 31.03.1999, per permettere alle Regioni ed alle autonomie locali di affidare lo svolgimento di funzioni di particolare complessità, per le quali è richiesto un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, a figure professionali iscritte ad albi o in possesso di particolari conoscenze tecnico-scientifiche.

Per i Giudici, dunque, la Regione - nel procedere all’assegnazione delle posizioni organizzative e nell’adibire il personale a dette funzioni - esprime la propria discrezionalità nell’organizzazione amministrativa di uffici che impongono un alto livello di professionalità.

Secondo la sentenza, la natura prettamente organizzativa del conferimento di una posizione organizzativa è suffragata anche dalla circostanza che caratteristica propria della stessa è la temporaneità del relativo incarico.
Non si tratta, infatti, di una nuova categoria contrattuale, ma unicamente di un’attribuzione temporanea di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico, alla scadenza della quale il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza.

Su tali presupposti, la Corte dichiara non fondate le proposte questioni di legittimità costituzionale, dal momento che i profili “pubblicistico-organizzativi” afferenti al lavoro pubblico devono considerarsi rientranti nell’ordinamento ed organizzazione amministrativa regionale e, conseguentemente, nella competenza legislativa residuale della Regione.

A cura di Fieldfisher