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Assolavoro - Decreto dignità: indicazioni applicative sulla somministrazione


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Assolavoro Servizi ha reso disponibile una nota tecnica (Circolare n. 9/2018 Assolavoro – Decreto dignità) con la quale fornisce indicazioni applicative in merito alle novità introdotte dalla Legge n. 96/2018, di conversione del D.L. n. 87/2018 in materia di somministrazione.

Primo argomento ad essere trattato è la disciplina delle causali, dei rinnovi e delle proroghe in caso di somministrazione a termine, per la quale il Decreto Dignità ha previsto l’applicazione della disciplina generale del contratto a tempo determinato ad esclusione del:

• Periodo di intervallo tra due contratti a termine ( cd. stop & go );
• Numero complessivo di contratti a tempo determinato ( limite del 20% );
• Diritto di precedenza.

A seguire sono state fatte alcune considerazioni a proposito del regime transitorio, operante sino al 31 ottobre 2018. Come già acutamente evidenziato dalla dottrina, la non chiara formulazione della norma, unitamente alla circostanza che è stata introdotta in sede di iter legis, ha determinato il cumulo di diversi regimi transitori che incidono, peraltro, solo su alcuni istituti ( 1° contratto; rinnovi; proroghe e applicabilità rispetto all’organico complessivo dell’utilizzatore del limite del 30%; contributo addizionale dello 0,5% ).

Inoltre, viene evidenziata la particolare disciplina delle proroghe in somministrazione, confermando l’interpretazione prevalente che il contratto di somministrazione non sia soggetto alla disciplina delle proroghe del Decreto. Il contratto sarà prorogabile sino a 6 volte, nel limite ( cautelativo ) di 24 mesi fermo restando che sino alla decorrenza del periodo transitorio ( sino a l 31 ottobre ), la proroga può essere acausale per 6 volte sino a 36 mesi.

Successivamente, ad essere trattata è la questione del limite dei 24 mesi alla successione dei contratti a tempo determinato in somministrazione. In accordo con una autorevole dottrina, i contratti di lavoro cessati prima del 14 luglio 2018 non si computano nel calcolo del limite. Il limite opera solo nella successione di contratti con mansioni di pari livello e categoria legale.

Infine la questione dei lavoratori stagionali, per i quali è stato previsto un regime normativo agevolato

Fonte: Assolavoro Servizi