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Quarantena senza tutele. Nel 2021 spesi 200mln di euro


Nel 2022 la quarantena non verrà più riconosciuta come malattia e come tale indennizzata. Fino al 31 dicembre 2021, la “ quarantena con sorveglianza attiva con permanenza domiciliare e precauzionale “ è stata equiparata a malattia ai fini del trattamento economico, oltre ad essere considerata fuori dal periodo di comporto.

I parametri per il pagamento dell’importo della quarantena erano quindi gli stessi dei casi di malattia: “50% della retribuzione media giornaliera del lavoratore, importo applicato dal quarto al ventesimo giorno di malattia. Successivamente, a partire dal 21° fino al 180° giorno di malattia l’indennità corrisposta è del 66,66% della retribuzione media giornaliera. 

A partire dal 1° gennaio queste tutele non sono state più rifinanziate e, pertanto, l’ INPS non procederà più con il riconoscimento dell’ indennità. L’Istituto considererà indebita qualsiasi operazione in tal senso, richiedendo il rimborso delle indennità eventualmente conguagliate con la denuncia contributiva mensile ( mess. n. 2842 del 6.08.2021 ). 

Appena tre mesi fa, dopo un primo stop tra agosto e settembre, il DL 21 ottobre 2021, n. 146 ( cd. Decreto Fisco Lavoro ) aveva fornito una nuova copertura finanziaria (976,7 milioni di euro ) per gli oneri INPS riconducibili ad assenze per malattia da quarantena dei dipendenti del settore privato ( art. 26 , comma 1, DL 18/2020 ) e per quelle dei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa in smart working ( art. 26, comma 2, DL 18/2020 ) sino al trentuno dicembre. 

La scelta del Governo di non procedere con un nuovo rifinanziamento tiene conto dell’ingente spesa sostenuta per la copertura previdenziale delle assenze per quarantena e dei lavoratori fragili. Dati INPS evidenziano come nel 2021 sia stata sostenuta una spesa di poco superiore ai 200 milioni di euro per le quarantene di 550.000 lavoratori. A questo si aggiungano ulteriori stanziamenti previsti dapprima dal DL Cura Italia, 663,1 milioni, per quarantene e fragili oltre ai 282,1 milioni di euro del DL Sostegni per i soli lavoratori fragili impossibilitati a svolgere la propria prestazione in smart working. 

A ben vedere la scelta sembra essere naturale a fronte delle modifiche alla durata e alle modalità per la quarantena previste dal DL 30 dicembre 2022 n. 229. Dopo un rapido susseguirsi di diversi decreti, il Consiglio dei Ministri ha introdotto nuove regole per le quarantene dei vaccinati. E’ stato stabilito che nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione (nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo), a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 non si applica più la quarantena precauzionale: per loro è però obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso ed effettuare (solo qualora sintomatici) un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno dopo l’ultima esposizione al caso. Pertanto i lavoratori in auto sorveglianza potranno recarsi al lavoro ma con le dovute precauzioni.

POSSIBILI INCONVENIENTI : 

Inconvenienti potranno esserci non solo per i lavoratori ma anche per i datori di lavoro. 

Per i datori di lavoro le difficoltà saranno soprattutto gestionali. Il mancato rinnovo della tutela previdenziale per la quarantena renderà sicuramente più complessa la gestione di ferie, permessi o assenze , costringendo ad inserire informazioni non attinenti alla realtà. L’impossibilità per il datore di lavoro di distinguere tra malattia semplice e quarantena, dovuta alla mancata indicazione per ragioni di privacy nel certificato medico, complicherà non poco il calcolo del periodo di comporto nel caso in cui si voglia procedere con il licenziamento per il superamento del termine, con il rischio di licenziare illegittimamente il lavoratore.

Con il passaggio dalla quarantena all'auto sorveglianza le categorie di lavoratori che potrebbero vedersi decurtato lo stipendio in caso assenza sono state ridotte. Chi rischia la decurtazione sono i lavoratori fragili, con la mancata equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero, ma anche  chi ha ricevuto la seconda dose di vaccino da più di 5 mesi senza aver fatto ancora la terza dose booster. In caso di contatto con un positivo, infatti, dovranno entrare in isolamento e chiedere (sperando di ottenere) che il proprio datore si faccia carico dei giorni di assenza. Con le nuove disposizioni del DL 229/2021 in materia di quarantena, chi ha fatto la dose di richiamo o la seconda dose da almeno 120 giorni o è guarito non deve osservare il periodo di quarantena ma è tenuto ad adottare una serie di misure di auto sorveglianza senza la necessità di astenersi dal lavoro. Per quest’ultimi quindi nessun problema.