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Legge di bilancio 2022: il congedo di paternità diventa una misura strutturale


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Il disegno di legge di bilancio 2022 – nella versione già approvata dal Consiglio dei Ministri ed attualmente all’esame del Senato – apporta diverse novità in materia giuslavoristica, tra cui anche una revisione del congedo di paternità. 

Detto istituto è stato introdotto dall'art. 4, comma 24, lettera a), della L. 92/2012, al fine – da un lato – di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e – dall’altro – di favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. In particolare, originariamente, la c.d. legge Fornero aveva introdotto tale misura in via sperimentale per gli anni 2013-2015, prevedendo per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, l’astensione dal lavoro, obbligatoria per un periodo di un giorno e facoltativa - previo accordo con la madre ed in sua sostituzione - per un ulteriore periodo di due giorni. 

La sperimentazione del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è stata prorogata, dapprima, dall'art. 1, comma 205, della L. 208/2015 – che ha esteso la misura anche all’anno 2016 – e, successivamente, dall'art. 1, comma 354, della L. 232/2016, che (nella versione modificata, in primis, dall'art. 1, comma 278, della L. 145/2018 e, poi, dall'art. 1, comma 342, della L. 160/2019) ne ha previsto la fruibilità per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Quest’ultima norma – a fronte dell’esito positivo della sperimentazione – ha esteso anche la durata del congedo obbligatorio di paternità, portandola a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018, a cinque giorni per l'anno 2019 ed a sette giorni per l'anno 2020. Parallelamente ha, invece, ridotto la durata dell’ulteriore periodo di astensione facoltativa – da concordare sempre con la madre – da due giorni ad un giorno. 

 

Successivamente, la legge di bilancio 2021, all’art. 1, comma 363, ha modificato il predetto art. 1, comma 354, della L. 232/2016, prorogando il congedo obbligatorio di paternità anche per l’anno 2021 e prevedendone una maggiore durata pari a dieci giorni, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche in maniera non continuativa. 

In questo quadro si inserisce la legge di bilancio 2022, che da sperimentale rende detto istituto strutturale. Invero, l’art. 32 del disegno di legge che dovrà essere approvato entro il prossimo dicembre, sostituisce – all’interno dell’art. 1, comma 354, della L. 232/2016 – le parole “e 2021” con la locuzione “e dall’anno 2021”. Con ciò viene previsto, dunque, che a far data dal 2021 diviene definitiva la norma che prevede per il lavoratore padre la fruizione: - obbligatoria di un congedo avente durata di dieci giorni, da utilizzare in maniera anche non continuativa nei primi cinque mesi di vita del figlio; - facoltativa di un ulteriore giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. 

Con detta misura, quindi, il legislatore interno dà piena attuazione alla recente Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 - relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori - che, abrogando la precedente Direttiva 2010/18/UE, stabilisce una disposizione minima europea che prevede 10 giorni di congedo di paternità dopo la nascita di un figlio, da retribuirsi al pari del congedo per malattia. 

Avv. Matteo Farnetani - Fieldfisher