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Le novità in materia di congedi nella legge di conversione del DL 30/2021


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La legge 61/2021 di conversione del DL 30/2021 ha apportato numerose novità in materia congedi, tra cui le più importanti sono:

• abolizione - ai fini della possibile fruizione del congedo - del requisito della convivenza con il figlio minore di 16 anni affetto da COVID-19 o sottoposto a quarantena ovvero posto in DAD (per sospensione delle attività didattiche in presenza);

• possibilità di fruizione del congedo per entrambi i genitori di figli con disabilità accertata ex lege 104/1992, con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, a prescindere dall’età del figlio, per tutto il periodo di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del medesimo ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o la chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato;

• l’esplicita previsione della possibilità di fruizione del congedo sia in forma oraria che giornaliera.

La norma si va, dunque, ad inserire nell’intricato quadro normativo che ormai da più di un anno disciplina una materia estremamente delicata, vista l’innegabile importanza – nel perdurare della pandemia – di coniugare gli impegni lavorativi con quelli familiari (sul punto si veda: Congedi Covid: un quadro riassuntivo delle misure adottate in un anno di pandemia).

ACDR