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INPS – Mess. n. 894 del 27.02.2018: Congedo obbligatorio e facoltativo per i padri


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L'INPS, con messaggio n. 894 del 27.02.2018, fornisce precisazioni relativamente la proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e riguardo il ripristino del congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2018.

L'istituto specifica che "la durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l’anno 2018, a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale".

Inoltre l’art. 1, comma 354, della L. 11 dicembre  2016, n. 232 ha ripristinato la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Per le modalità operative di fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo, per indicazioni sulla modalità di presentazione della domanda e su ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla circolare n. 40 del 14.03.2013.

Restano invariate le modalità di presentazione delle domande. I lavoratori interessati devono presentare domanda all'Inps solo se l'indennità per il congedo è erogata direttamente dall'istituto di previdenza. Se invece l'indennità è anticipata dal datore di lavoro, la richiesta va inviata a quest'ultimo che comunicherà i giorni fruiti tramite il flusso Uniemens e la procedura già indicata nel messaggio 6499 del 18.04.2013.

A cura della Redazione