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INPS – Mess. n. 3066 del 04.08.2022: maternità, paternità e congedo parentale - primi chiarimenti


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Con il mess. n. 3066 del 4.08.2022 , l’INPS illustra le novità introdotte dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 in materia di maternità, paternità e congedo parentale e fornisce le prime indicazioni utili per il riconoscimento delle relative indennità, entrate in vigore il 13 agosto 2022. L' Istituto preannuncia la pubblicazione di una successiva circolare contenente le indicazioni operative di dettaglio.  

Le nuove disposizioni normative promuovono un miglioramento della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare per tutti i lavoratori che svolgono ruoli di cura come genitori o prestatori di assistenza, puntando anche al raggiungimento di una effettiva parità di genere sia sul lavoro che in famiglia.

Congedo paternità obbligatorio - Tra le novità principali, è previsto il congedo di paternità obbligatorio fruibile dal padre lavoratore dipendente (anche adottivo o affidatario), per un periodo di 10 giorni lavorativi ovvero di 20 giorni lavorativi in caso di parto plurimo (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell'arco temporale compreso dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. Inoltre i giorni di congedo possono essere fruiti dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (ma non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo.

Il padre deve comunicare al datore di lavoro i giorni in cui intende godere del congedo obbligatorio almeno 5 giorni prima, ove possibile, dell'evento nascita stabilito sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La comunicazione va effettuata in forma scritta o utilizzando il sistema informativo aziendale, se disponibile.

Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. 

Maternità delle lavoratrici autonome - Per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera è ora riconosciuto anche nei periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”. L’indennità per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, da calcolare in base a quella spettante per i periodi di tutela della maternità/paternità, viene erogata in presenza di un accertamento medico della ASL. 

Congedo parentale - Per quanto riguarda il congedo parentale, il diritto all’indennità viene esteso fino ai 12 anni d’età del bambino, rispetto ai sei anni precedentemente previsti, con una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili che complessivamente possono arrivare fino a un massimo di nove mesi e non più sei. 

1. Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti : 
Dal 13 agosto 2022 sono indennizzabili i periodi di congedo parentale di 3 mesi per la madre e di 3 mesi per il padre, fruibili fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. I predetti periodi non sono trasferibili all’altro genitore. In aggiunta, entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un periodo indennizzabile della durata complessiva di ulteriori 3 mesi. 


Entrambi i genitori possono inoltre fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi). Rafforzata anche la tutela per il genitore solo (ivi compreso colui che ha l’affidamento esclusivo del figlio) al quale sono riconosciuti 11 mesi (in luogo di 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (in luogo di 6 mesi) indennizzabili al 30% della retribuzione.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione fino al dodicesimo anno (in luogo dell'ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Congedo parentale per genitori iscritti alla Gestione separata : 

Riconosciuta la possibilità di fruire di un periodo pari a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore, entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.

3. Congedo parentale per genitori lavoratori autonomi : 
Il diritto al congedo parentale è esteso anche ai padri lavoratori autonomi. Ciascuno dei genitori ha il diritto di fruire di 3 mesi di congedo parentale entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore. 

Domanda - L'INPS avverte che i congedi in esame sono già fruibili avanzando regolare richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS. Ad aggiornamenti informatici implementati, si dovrà regolarizzare la fruizione presentando domanda telematica all’INPS. I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all’INPS attraverso i consueti canali non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica.