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INPS - Mess. n. 2842 del 6.08.2021 : tutele per malattia ; quarantena e lavoratori fragili


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L’art. 26, comma 1, del d.l. n. 18/2020 (l. conv. n. 27/2020), che nel corso del tempo è stato integrato e modificato in vari punti, stabilisce che il periodo trascorso in quaratena con sorveglianza attiva o in permanza domiciliare fiduciaria da parte di lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto. 

In relazione a tale disposizione, l’Inps, con il mess. n. 2842 del 6.08.2021 , chiarisce che, ai fini del ricoscimento dell’indennità di malattia, sono sufficienti, per l’anno 2020, le certificazioni redatte dai medici curanti anche nei casi in cui non sia stato possible reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. 

Nel messaggio, ribadendosi quanto precisato nel precedente messaggio n.1667/2021, viene inoltre segnalato che per il 2021, in mancanza di appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena, l’Inps non è in condizione di riconoscere la tutela per gli eventi riferiti allo stesso 2021. 

L’art. 26, comma 2, del d.l. n. 18/2020 si occupa della tutela dei cosiddetti lavoratori fragili, individuandoli in quelli che si trovano in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. n. 104/1992. 

Laddove la prestazione lavorativa da parte di questi lavoratori non possa essere resa in modalità agile, lo stesso art. 26 stabilisce che, fino al 30 giugno 2021, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. 

A sua volta, il comma 2-bis dell’art. 26 precisa che, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. 

Facendo riferimento a tali previsioni, il messaggio n. 2842/2021 conferma che l’Inps, fino al 30 giugno 2021, provvederà a riconoscere la prestazione di malattia e ciò nei limiti dello stanziamento previsto per il 2021 pari a 282,1 milioni di euro. 

Il messaggio, peraltro, ha presente la data del 31 ottobre 2021 di cui al comma 2-bis dell’art. 26 e, al riguardo, sottolinea che essa non riguarda l’applicazione del trattamento di malattia regolata dal comma 2 e non dal comma 2-bis del dell’art. 26. 

Infine, il messaggio, facendo riferimento alla previsione dell’art. 26, comma 6, relativa alla “malattia accertata da COVID-19”, conferma che in casi del genere opera il riconoscimento della tutela di malattia secondo l’ordinaria gestione.

Fonte: INPS - Mess. n. 2842 del 6.08.2021