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INPS – Mess. n. 1126 del 11.03.2022 : Fragili – Lavoro agile e assenze dal servizio - il 31 marzo cessano le misure legate allo stato di emergenza


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Con il mess. n. 1126 del 11.03.2022 , l’ INPS interviene in merito al riconoscimento della tutela previdenziale per i cd. lavoratori fragili affetti da patologie croniche ( decreto interministeriale 4 febbraio 2022 ) con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa viene effettuata in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. 

Fino al 31 marzo i lavoratori che versano in condizione di fragilità possono svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile. L’eventuale periodo di assenza dal servizio, è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o di altre certificazioni dei competenti organi medico-legali, con i riferimenti riportati nel medesimo certificato. 

La data del 31 marzo, coincidente con il termine dello stato di emergenza, rappresenta la scadenza di ulteriori misure eccezionalmente previste durante la pandemia : 

la sorveglianza sanitaria – Cessa con il mese di aprile la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere alla cd. Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio contagio. Per questi lavoratori, i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare, per la durata del periodo emergenziale, una visita medica richiedibile, in alternativa al medico competente, anche ai servizi territoriali dell’ INAL tramite apposito servizio on line ;

congedi parentali covid-19 – Durante la pandemia e sino al 31 marzo 2022 il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale SARS CoV-2 per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio convivente minore di anni 14, nonché alla durata della quarantena del figlio a seguito di contatto ovunque avvenuto. Per le partite IVA e gli autonomi iscritti all'INPS non è prevista la possibilità di fruire del congedo in modalità oraria, ma solo in modalità giornaliera.

Tutele per i genitori di figli con disabilità – Cessa dal 31 marzo anche la possibilità, in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, di infezione da SARS-CoV-2 o di quarantena del figlio a seguito di contatto ovunque avvenuto del figlio disabile di età compresa fra 14 e 16 anni, di uno dei genitori lavoratori dipendenti, alternativamente all'altro, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Fonte: INPS - mess. n. 1126 del 11.03.2022