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INPS – Circ. n. 96 del 5.07.2021 : Congedo parentale covid-19 – indicazioni per la fruizione oraria


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Con Initiates file downloadcirc. n. 96 del 5.07.2021 l’ INPS prende in esame i nuovi casi compatibilità / incompatibilità del congedo parentale covid-19 nella particolare ipotesi di fruizione oraria del congedo, introdotta con la Legge 6 maggio 2021, n. 61, in sede di conversione in legge del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30. 

CONGEDO, A QUALI CONDIZIONI ? 

L’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto un congedo indennizzato (cosiddetto Congedo 2021 per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa) per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. 

Tale congedo può essere fruito senza limiti di età per la cura dei figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dalla convivenza con gli stessi, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell'infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché alla durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. 

Il congedo di cui trattasi può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave

COMPATIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ : 

Ferme restando tutte le indicazioni fornite con la circolare n. 63 del 14.04.2021 in merito alla compatibilità del “Congedo 2021 per genitori” con altri congedi, permessi o prestazioni, si precisa che il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria: 

• è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore;
• è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
• è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore;
• è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
• è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.

Da ultimo è stato precisato che la fruizione del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria non cambia le disposizioni di compatibilità con il “Bonus baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia” di cui al paragrafo 7 della circ. n. 63 del 14.04.2021. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE : 

Il congedo in modalità oraria può avere ad oggetto esclusivamente periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale 13 maggio – 30 giugno 2021. Il congedo rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nell’ipotesi di fruizione oraria. 

Al momento, nonostante la pubblicazione della circ. n. 96 del 5.07.2021, non è ancora possibile presentare le istanze per via telematica all’ INPS, in attesa dell’aggiornamento delle procedure che verrà comunicato con un messaggio successivo. La circolare precisa che il congedo può essere comunque fruito presentando la domanda al proprio datore di lavoro e regolarizzando la medesima non appena il servizio telematico sarà a disposizione degli utenti.

Fonte: INPS - Circ. n. 96 del 5.07.2021