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INPS – Circ. n. 63 del 14.04.2021: Congedo covid-19 – Fruibile in attesa dell’inoltro delle istanze


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Dopo le prime e sommarie indicazioni fornite con il mess. n. 1276 del 25.03.2021, l’INPS con la circ. n. 63 del 14 .04. 2021, fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo, introdotto dal DL 13 marzo 2021, n. 30, a favore dei genitori lavoratori, dipendenti del settore privato, con figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente alla durata dell’ infezione da SARS COV-2, alla durata della quarantena da contatto ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. 

Il Congedo può essere richiesto anche dai genitori con figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o eventualmente ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. 

Il congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave. ù

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 

Tuttavia, non essendo state fornite ancora notizie riguardo l’aggiornamento delle procedure di inoltro della domanda, le istanze dovranno essere inviate successivamente all’utilizzo del congedo fruibile con la semplice richiesta inoltrata al datore di lavoro.

Fonte: INPS - Circ. n. 63 del 14.04.2021