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INPS – Circ. n. 36 del 7.03.2022 : Permessi 104 e congedi – estensione ai parenti di unione civile


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Con la circ. n. 36 del 7.03.2022 l’ INPS fornisce istruzioni riguardo la concessione dei permessi della legge 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001 in favore del lavoratore dipendente del settore privato, parte di un’unione civile, che presti assistenza in favore dei parenti dell’altra parte dell’ unione civile in caso di disabilità grave accertata. 

PERMESSI PER ASSISTENZA DISABILI ( art. 33, c. 3, Legge 104/1992 ) : 

Il diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado – riconosciuti in situazione di disabilità grave è estesa anche in favore:

  • della parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte;
  • del convivente di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente. 

Grado di parentela o affinità – Come evidenziato nel paragrafo precedente, il diritto ad usufruire dei permessi per assistere il disabile in situazione di gravità, può essere concesso di norma, in alternativa, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’affine entro il secondo grado. Qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, è possibile concedere il beneficio a parenti o affini di terzo grado. 

Unione civile e convivenza di fatto - La circ. n. 36 del 7.03.2022, rettificando quanto rappresentato nella circ. n. 38 del 27.02.2017 , precisa che il diritto ai permessi va riconosciuto all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito. Anche i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione. 

Il rapporto di affinità viene meno nel caso della convivenza di fatto, non essendo questa assimilabile ad un istituto giuridico e costituendo al più una formalizzazione della stabilità della coppia e della reciproca assistenza. Pertanto il convivente di fatto può usufruire dei permessi unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente. 

CONGEDO STRAORDINARIO CON DISABILITA’ ( Art. 42, c. 5 del D.Lgs. n. 151/2001 ) : 

I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, in caso di disabilità grave, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di attivita' lavorativa. 

L’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo. Per le stesse ragioni sopra esposte, la tutela del congedo straordinario non è prevista in favore del convivente di fatto. 

Anche con riferimento al congedo straordinario, il diritto per i lavoratori del settore privato va riconosciuto all’unito civilmente oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza a un parente dell’unito. Allo stesso modo i parenti di una parte dell’unione civile avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione. In ogni caso è opportuno ricordare che la fruizione del congedo in esame deve avvenire secondo un preciso ordine di priorità : 

  1. il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
  3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  6. uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Fonte : INPS – Circ. n. 36 del 7.03.2022