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INPS – Circ. n. 140 del 18.11.2019 : Congedo paternità durante il periodo di maternità


padre con passeggino
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Con la circ. n. 140 del 18.11.2019 , l’ INPS fornisce chiarimenti in merito alla fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre quando quest’ultimo sia un lavoratore dipendente e la madre sia una lavoratrice autonoma.

I chiarimenti si sono resi necessari a seguito della sentenza n. 22177 della Corte di Cassazione con la quale è stato affermato il principio secondo il quale l’utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità), non è alternativo alla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

Sulla base di quanto sentenziato dalla Corte, con la circ. n. 140 del 18.11.2019 l’ INPS ha voluto precisare che:

Il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi alla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

La fruizione dei riposi giornalieri non è possibile nei casi in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale o in caso di parto plurimo, come “ore aggiuntive” rispetto a quelle previste dall’articolo 39 dello stesso decreto legislativo (ovvero quelle fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.

Fonte: INPS – Circ. n. 140 del 18.11.2019