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INPS – Circ. n. 106 del 29.09.2022 : Maternità flessibile – Certificazioni solo al datore di lavoro


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Al fine di garantire un’applicazione delle norme aderente all’attuale contesto lavorativo sempre più orientato verso forme di flessibilità, e favorire una maggior tutela delle lavoratrici madri, l’ INPS con la circ. n. 106 del 29.09.2022 riepiloga il quadro normativo connesso alla verifica della documentazione sanitaria da presentare in caso di maternità delle lavoratrici. 

L’Istituto, al fine di contrastare l’aumento dei ricorsi amministrativi e in alcuni casi anche giurisdizionali delle lavoratrici private e della gestione separata a seguito della sentenza di Corte di Cassazione n. 10180 del 2013, spiega che la verifica dei certificati non deve incidere sugli aspetti indennitari della maternità, ma solo sulle eventuali responsabilità del datore di lavoro. 

Nello specifico, viene meno l’obbligo di produrre all’INPS la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro,  prevista per continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo e del nono mese di gravidanza. L'invio della documentazione all' Istituto diviene compito esclusivo dei medici mentre permane l’obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro .

Pertanto, per potere fruire della flessibilità del congedo di maternità, ossia un mese prima e quattro dopo al parto o in alternativa i cinque mesi successivi all’evento ( secondo le modalità previste dall’ art. 16, comma 1 e 20, del DLgs. 151/2001 ), le lavoratrici dipendenti dovranno acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza e prima dell’inizio dell’ottavo , le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute propria o del nascituro. Acquisite le certificazioni, le lavoratrici dovranno presentarle al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza affinché lo stesso possa legittimamente consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa nell’ottavo mese, in deroga al generale divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi prima della data presunta del parto.

Fonte : INPS - Circ. n. 106 del 29.09.2022