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I lavoratori in quarantena rischiano un taglio allo stipendio


L' INPS non può pagare le indennità per i periodi di quarantena 2021 dei lavoratori entrati in contatto con positivi al COVID 19.

Il problema è stato ribadito dal Presidente dell'Istituto Pasquale Tridico in un'intervista rilasciata pochi giorni fa. Il presidente ha riconosciuto le difficoltà create alla aziende che dovranno coprire i costi delle assenze dei lavoratori. L'inconveniente è frutto della scelta governativa di non rifinanziare l’indennità per chi si trova in "sorveglianza attiva o fiduciaria" per contatto con un positivo al Covid. Se le aziende non copriranno i costi, oltre 200 mila persone potrebbero perdere una cifra considerevole addirittura fino a 1.000 euro

Va ricordato che la normativa emergenziale aveva imposto la quarantena obbligatoria per i casi in cui non fosse possibile lo smart working dei dipendenti.

Per il 2021 già nel messaggio 1667 del 2021 e poi con il messaggio 2842 del 6 agosto 2021, INPS aveva comunicato che:

  • per gli eventi di quarantena verificatisi nel 2020, le relative prestazioni saranno sempre riconosciute, con relativo aggiornamento contributivo degli estratti conto dei dipendenti interessati.
  • per gli eventi quarantena verificatisi nel 2021, invece, in assenza di uno specifico stanziamento di fondi, le relative prestazioni di malattia non potranno essere riconosciute. ATTENZIONE :   nel caso di lavoratori fragili (articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020) la tutela è garantita grazie al fondo rifinanziato dal Decreto Sostegni 1 (n. 41 2021) fino al 30 giugno 2021.

I datori di lavoro hanno protestato , in particolare Unimpresa che rappresenta micro ,piccole e medie imprese, ha fatto presente che i costi si ribalteranno sulle aziende e sui lavoratori che potrebbero vedersi decurtato lo stipendio .

Le faq del ministero della Salute aggiornate il 13 agosto richiamano ancora una possibile copertura da parte dello Stato, senza che i dipendente debba ricorrere a permessi o ferie o aspettativa non retribuita ; affermano infatti :"Al termine del periodo di quarantena la persona potrà rientrare al lavoro e il periodo di assenza potrà essere coperto dal certificato medico. Al rientro la persona dovrà contattare il medico competente della sua azienda per ulteriori informazioni." 

I sindacati confederali CGIL CISL e UIL si sono detti molto preoccupati e hanno chiesto al governo con una lettera inviata ai ministri del lavoro Orlando e dell'Economia Franco, "un intervento normativo urgente che consenta all’Istituto di assicurare alle lavoratrici e ai lavoratori le tutele”

Dato il perdurare dei casi di contagio e di relativi contatti a rischio non si esclude che il Governo stanzi a breve le risorse necessarie per la copertura delle assenze per quarantena fino a fine 2021, in concomitanza con il cessare dello stato di emergenza.

QUARANTENA PER CONTATTO POSITIVI - COSA PREVEDE LA NORMATIVA ?? 

Vale la pena ricordare che attualmente le norme prevedono :

  • per i non vaccinati un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto stretto con persone positive al COVID 19 ,
  • per i vaccinati un periodo di quarantena di 7 giorni , sempre dal momento del contatto con la persona positiva 

Al termine del periodo indicato deve essere eseguito un test antigenico o molecolare che se negativo consente di interrompere la quarantena.  Per contatto stretto, sempre secondo le faq governative si intende : 

una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;

  • "una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto." Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono valutare il contatto in maniera individualizzata a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto.