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Consiglio di Stato: la salute pubblica prevale sul diritto al lavoro


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Con il decreto n. 2867 del 31.03.2020, il Consiglio di Stato afferma che, nell’attuale situazione emergenziale, deve considerarsi preminente su tutto il diritto alla salute della generalità dei cittadini, che può essere messo in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali che, seppur astrattamente legittimi, sono potenzialmente tali da diffondere il contagio.

Il fatto affrontato

Il bracciante agricolo impugna giudizialmente l’ordine di quarantena/isolamento domiciliare fino al 3 aprile 2020, notificatogli dal Sindaco del Paese di residenza a causa della violazione dell’ordinanza n. 12/2020 del Presidente della Regione Calabria.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce, da un lato, di non essere positivo al Coronavirus e di non avere avuto recenti contatti con persone contagiate e, dall’altro, di lavorare in un settore non bloccato dai provvedimenti in vigore, con il rischio di essere licenziato.

Il decreto

Il Consiglio di Stato afferma, preliminarmente, che i provvedimenti impugnati (ordinanza regionale e decreto esecutivo del Sindaco) sono stati adottati in un periodo di grave crisi, che ha indotto gli Amministratori locali ad imporre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle nazionali, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 nel Sud Italia.

Secondo i Giudici, in tale quadro, si sono definite ed applicate disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della persona - dal libero movimento al lavoro, passando per la privacy - in nome di un valore di ancor più primario e generale di rango costituzionale, quale la salute pubblica.

Per queste ragioni, continua il decreto, la gravità del danno individuale non può condurre a derogare, limitare o comprimere la primaria esigenza di cautela avanzata nell'interesse della collettività, corrispondente ad un interesse nazionale dell'Italia oggi non superabile in alcun modo.

Su tali presupposti, il Consiglio di Stato respinge il ricorso del bracciante agricolo, non avendo le conseguenze dannose dallo stesso subite il carattere della irreversibilità, posto che nelle disposizioni, statali e regionali, adottate ci sono misure di tutela del posto di lavoro tali da mitigare le conseguenze della doverosa stretta applicazione delle norme di restrizione anti-contagio.

A cura di Fieldfisher