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Certificazione della malattia all’estero dall’ INPS la nuova guida


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Diffusa dall’ INPS la nuova guida informativa sulla certificazione della malattia all’estero . In caso di un evento morboso verificatosi durante un soggiorno temporaneo all’estero, il lavoratore conserva il diritto all’indennità economica di malattia solo se in presenza di certificazione conforme alla legislazioni italiana e alla normativa del paese estero. Sono tre le casistiche prese in considerazione:

1. Evento di malattia insorto in Paese estero facente parte dell’Unione Europea;
2. Evento di malattia insorto in Paese estero che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia;
3. Evento di malattia insorto in Paese estero che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.

Particolari indicazioni vengono fornite in merito alla “ legalizzazione “ del certificato medico necessaria soprattutto nei casi specifici riconducibili ad una malattia insorta in un Paese extra UE, privo di accordi o convenzioni con l’Italia.

Con il termine “ legalizzazione “ si intende l’attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto il certificato di malattia. Conseguentemente la sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato o della conformità della traduzione all’originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all’atto valore giuridico in Italia.

E' bene ricordare che con il recente mess. n. 4271 del 16.11.2018 ,  l'INPS ha tracciato le linee guida per l'autorizzazione del lavoratore a recarsi in un paese UE durante il periodo di malattia.

Fonte: INPS