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10 giorni di congedo paternità in attesa delle novità del Family ACT


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Dopo una “ sperimentazione “ durata più di dieci anni, il congedo di paternità diventerà misura strutturale. A prevederlo è la Legge di Bilancio 2022 confermandone la durata e prevedendo, in aggiunta ai dieci giorni di astensione obbligatoria entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, la facoltà per il padre di astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Il congedo può essere fruito anche in caso di adozione o di morte perinatale ma in tutti casi gli oneri retributivi e contributivi sono posti interamente a carico dell’INPS. 

Previsto per promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia, e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il congedo, dal 2012 ad oggi, è stato oggetto di interventi che di anno in anno ne hanno prolungato la durata. 

Introdotto in via sperimentale per il triennio 2013 – 2015 dalla Legge Fornero ( art. 4, comma 24, lettera a), della L. 92/2012 ), il congedo era inizialmente previsto per un giorno di astensione obbligatoria e due facoltativi in sostituzione della madre. La durata è stata poi estesa per il 2016 – 2017 a due giorni di astensione obbligatoria e due giorni di facoltativa, per essere prolungata a 4 giorni nel 2018, 5 giorni nel 2019 e 7 giorni nel 2020 con la possibilità di un ulteriore giorno di astensione facoltativa. Solo nel 2021 la durata si attesta a 10 giorni più uno facoltativo in sostituzione della madre, in vista della necessità di adeguare la normativa domestica agli standard europei fissati dalla Direttiva UE 2019/1158.

Nonostante l’obbligatorietà e la copertura degli oneri retributivi e contributivi relativi all’assenza, le informazioni statistiche sui congedi di paternità testimoniano come la misura non abbia prodotto i risultati attesi. Nel 2013, primo anno della misura, solo il 12% dei neo-papà, occupati come dipendenti nel settore privato, ha usufruito del congedo obbligatorio retribuito in modo pieno. Nel periodo 2013-2018, Il tasso di utilizzo è andato progressivamente aumentando, interessando nel 2018 il 33% dei neo-papà, ma rimane inutilizzato dai due terzi degli aventi diritto. Infine, solo una quota molto piccola dei papà ha utilizzato anche il congedo facoltativo [Dati INPS]. 

PNRR , FAMILY ACT e CONGEDI : 

Nell’ambito delle riforme imposte dal PNRR,il 23 novembre scorso , è stato presentato un programma di riforma organica delle politiche per la famiglia che fa leva su un potenziamento del sistema del welfare, tramite l’introduzione di un ventaglio di misure : dall’assegno unico universale alla revisione dei congedi parentali e di paternità, senza dimenticare gli incentivi per il lavoro femminile, tutte misure per promuovere la parità di genere all’interno dei nuclei familiari e un equa distribuzione dei compiti genitoriali ( A.S. 2459 – cd. Family Act ).

L’art. 3 del citato DDL attribuisce una delega al Governo per il riordino della disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità da esercitare entro 24 mesi dall’adozione del provvedimento nel rispetto dei criteri indicati. La nuova regole pertanto dovranno : 

  1. prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento di un'età del figlio in ogni caso non superiore a quattordici anni;
  2. introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le forme stabilite dai CCNL di settore, tenendo conto della specificità dei nuclei familiari monogenitoriali;
  3. prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire, di permessi retribuiti, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell'anno, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli;
  4. stabilire un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all'altro genitore , prevedendo forme di premialità in caso di distribuzione equa fra entrambi i genitori;
  5. prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

ACDR