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INL - Nota n. 9728 del 12.11.2019 : Controlli a distanza e geolocalizzazione


lavoratore geolocalizzato radiocomandato
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Con la nota n. 9728 del 12.11.2019 , la Direzione Centrale vigilanza e contenzioso dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce il proprio parere in merito all’installazione di un applicativo che consente la geolocalizzazione dei lavoratori durante l’attività lavorativa, attraverso lo smartphone assegnato al dipendete.

Una peculiarità è data dal fatto che l’applicazione, sviluppata dalla società committente, è di proprietà dell’impresa che gestisce il servizio esternalizzato e ciò consente ad entrambe di utilizzare l’app per conoscere in tempo reale la posizione del rider oltre alla correttezza e la tempestività delle consegne.

Al fine di evitare possibili difformità e disparità di trattamento a livello territoriale, nella valutazione del  rilascio dei provvedimenti autorizzativi ex art. 4 della Legge n. 300/1970 , l' INL ha ritenuto opportuno fornire un'analisi unitaria delle diverse problematiche connesse.

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IL PARERE della NOTA n. 9728 del 12.11.2019:

L’ Ispettorato ha ritenuto legittima l’installazione dell’applicazione per la geolocalizzazione perché in linea con le esigenze organizzative, produttive e di sicurezza sul lavoro richieste dall’ art. 4 della Legge n. 300/1970.

L’applicativo consente, infatti, ai lavoratori di visualizzare l’elenco delle consegne da effettuare, di concludere il processo di consegna facendo apporre la firma al cliente in formato digitale e di comunicare al proprio datore di lavoro eventuali anomalie del veicolo o richieste di aiuto.

La conformità dell’applicativo è stata riconosciuta in quanto la geolocalizzazione non è continua poiché avviene esclusivamente al momento della consegna della merce o nel caso di richiesta di soccorso del lavoratore.

La nota n. 9728 del 12.11.2019 ha rappresentato anche l’occasione di fare il punto sugli adempimenti del datore di lavoro:

Accordo sindacale: L’adozione dei suddetti provvedimenti autorizzativi da parte degli Ispettorati territoriali del lavoro è ammessa nel limite in cui presso le diverse società a cui viene affidata l’attività di consegna non siano costituite rappresentanze sindacali aziendali o unitarie ovvero, se costituite, il tentativo di accordo sindacale non abbia dato esito negativo;

Informativa scritta ai lavoratori: l'azienda dovrà dare apposita informativa scritta ai lavoratori, ai sensi dell’art. 4 comma 3 della L. n. 300/1970, in merito alle modalità di funzionamento, all’effettuazione dei controlli e alle finalità che giustificano la relativa autorizzazione;

Comunicazione eventuali modifiche: le eventuali modifiche alle modalità di funzionamento, di conservazione dei dati e la loro gestione, dovranno essere comunicate e preventivamente autorizzate in conformità al dettato dell'art. 4 della L. n. 300/1970;

Privacy: l'installazione e l'utilizzo dell’applicativo nonché il trattamento, la conservazione e la protezione dei dati e delle informazioni raccolte dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali. Ciò impone la realizzazione di una valutazione d’impatto ( provvedimento n. 467 del 11.10.2019 );

• L’accesso ai dati raccolti dall’applicativo, consentito solo per le finalità sopra rappresentate, da parte dei soggetti incaricati, deve essere tracciato tramite apposite funzionalità che consentano di sapere a quali dati si accede e la relativa motivazione; i “log di accesso” vanno conservati per un congruo periodo;

• La conservazione dei dati dovrà avvenire per un periodo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti.

Fonte: INL – Nota n. 9728 del 12.11.2019