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INL – Nota n. 2572/2023 : Privacy e controlli a distanza – nuove indicazioni per i datori di lavoro


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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 2572/2023, fornisce indicazioni in merito al rilascio dei provvedimenti autorizzativi all’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 300/1970. 

In particolare, l’Ispettorato ribadisce che, fermo restando il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza, l’installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve prioritariamente essere preceduta dall’accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti.  

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L’accordo con le rappresentanze aziendali costituisce, infatti, il percorso prioritario previsto dal Legislatore e la procedura autorizzatoria pubblica presso l’ Ispettorato risulta solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati ed è condizionata, ai fini istruttori, alla dimostrazione dell’assenza della RSA/RSU, ovvero del mancato accordo con esse. 

L’assenza dell’accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali o del successivo provvedimento autorizzativo non può essere sostituita dall’eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori ( sentenza n. 1733 del 17.01.2020 ).

Le istanze presentate alle strutture territoriali per poter essre prese in considerazione dovranno  contenere la dichiarazione di assenza delle RSA/RSU o la documentazione comprovante il mancato accordo. 

Aziende multilocalizzate - Le imprese con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL, potranno presentare una sola istanza di autorizzazione all’Ispettorato territorialmente competente il quale, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall’istanza medesima. 

Qualora una azienda sia già in possesso di un provvedimento autorizzativo ed abbia intenzione di installare il medesimo sistema in una diversa unità produttiva, potrà presentare istanza di integrazione, nel rispetto della procedura sopra richiamata, purché l’impianto da autorizzare presenti i medesimi presupposti legittimanti e le stesse modalità di funzionamento di quello già autorizzato. 

Sistemi di geolocalizzazione - Con particolare riguardo ai sistemi di geo localizzazione, l'INL sottolinea la necessità di contemperare le finalità di sicurezza del lavoro, della tutela del patrimonio aziendale e della più efficiente organizzazione dell’attività produttiva, con la tutela dei diritti e delle libertà dei lavoratori, anche alla luce della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Infatti i suddetti sistemi consentono la raccolta e l’elaborazione di dati di varia natura in modo tale da permettere una verifica continua e puntuale, anche a posteriori, della localizzazione dei mezzi (o comunque dei dispositivi) e del loro tracciamento e, quindi, direttamente o indirettamente, anche del lavoratore che li utilizza. 

Tali sistemi per fornire idonee garanzie nel trattamento devono : 

  1. consentire la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo se strettamente necessario rispetto alle legittime finalità perseguite;
  2. consentire la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell'orario di lavoro così da escludere il monitoraggio continuo del lavoratore ;
  3. trattare i dati mediante pseudonimizzazione , escludendo dati direttamente identificativi agli interessati ( es. il codice dispositivo o del veicolo assegnato ) ;
  4. Prevedere la memorizzazione dei dati solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite.

Il personale ispettivo dovrà quindi valutare l'opportunità di prevedere nel corpo dei provvedimenti autorizzativi il rispetto delle disposizioni normative sulla privacy ( in particolare gli art. 5 ; 6; 13 ; 14 e 35 del Reg. ( UE ) 2016/679 ).

Le stesse garanzie – precisa l’ Ispettorato - trovano applicazione anche in presenza di specifiche disposizioni normative che favoriscano o impongano l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza come come, ad esempio, nelle strutture scolastiche o socio-assistenziali e nelle sale scommesse. Secondo l'Inl, infatti, le garanzie dell'articolo 4 e la disciplina in materia di trattamento dei dati personali non possono subire limitazioni, neppure se l'adozione di sistemi di videosorveglianza è imposta da normative di settore. Stesso discorso per i collaboratori etero-organizzate e lavoratori autonomi che operano mediante piattaforme digitali ( Nota n. 9728 del 12.11.2019 ). 

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