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TAR Lazio: legittime le consulenze gratuite del professionista a favore della P.A.


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Con la sentenza n. 11411 del 30.09.2019, il TAR Lazio afferma che non vi sono motivi ostativi per lo svolgimento di consulenze gratuite da parte di un professionista in favore di un’amministrazione pubblica, se il rapporto ha regole molto flessibili e porta arricchimento professionale al soggetto coinvolto.

Il fatto affrontato

Nel febbraio 2019 il Ministero dell’Economia pubblica un avviso volto alla ricerca di un supporto tecnico ad elevato contenuto specialistico da parte di professionalità altamente qualificate, per svolgere consulenze a titolo gratuito, nelle materie del diritto societario, bancario e dei mercati finanziari (in vista dell’adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario).
L’avviso, rivolto a professionisti con una consolidata esperienza di almeno cinque anni nel rispettivo settore, prevede una durata biennale del rapporto, senza rinnovo e con possibilità per il professionista di recedere con preavviso di 30 giorni, ma con obbligo di portare a termine gli studi eventualmente iniziati.
Avverso tale avviso, un avvocato con esperienza ultratrentennale nelle materie in questione, propone ricorso giudiziale, rappresentando di non avervi aderito stante il carattere gratuito dell’incarico, che contesta dinnanzi al TAR.

La sentenza

Il TAR evidenzia, preliminarmente, che l’avviso ha ad oggetto una consulenza eventuale ed occasionale che, proprio per tale condizione di fondo, non può qualificarsi come contratto di lavoro autonomo.

Secondo i Giudici, non contrasta con tale affermazione né la previsione nel bando di un obbligo di preavviso, il quale obbedisce ad una mera esigenza organizzativa (la P.A. ha necessità di conoscere ex ante su quali professionalità può contare in un determinato periodo), né l’obbligo di concludere l’incarico, che risulta funzionale ad un’azione della pubblica amministrazione efficace.

La sentenza chiarisce, inoltre, che il rapporto in oggetto non può configurarsi nemmeno come appalto di servizi professionali, dal momento che manca nell’avviso la previsione del numero ben definito di incarichi da conferire, l’individuazione puntuale dell’oggetto e la consistenza di ciascun incarico, nonché una selezione vera e propria, con graduatoria finale.

Su tali presupposti, il TAR Lazio afferma, quindi, la legittimità del carattere gratuito della consulenza, rilevando che nel nostro ordinamento non c’è alcun divieto in tal senso e che, perciò, il professionista non incorrere in alcuna violazione, neppure deontologica, se presta la propria attività senza pretendere ed ottenere alcun corrispettivo in denaro.
Lo stesso, anzi, può in questo caso trarre vantaggi di natura diversa, in termini di arricchimento professionale.

A cura di Fieldfisher