Stampa

INL – Nota n. 148 del 10.01.2020 : I termini della conciliazione - DLgs n. 23/2015


firma dell'accordo di conciliazione
icona

Con nota n. 148 del 10.01.2020 , l’ Ispettorato del Lavoro ( INL ) fornisce chiarimenti in ordine alla possibilità che la procedura di conciliazione, regolata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015, possa concludersi successivamente alla scadenza del termine di 60 giorni, previsto per la formulazione dell’offerta conciliativa.

Tanto il dato letterale della norma quanto la ratio dell’istituto, fanno propendere per una risposta positiva. Ed infatti con la nota n. 148 del 10.01.2020 l’ INL afferma che:

“ ai fini della tempestività dell’offerta, sia dirimente la comunicazione della medesima da parte del datore di lavoro, mentre la formalizzazione dell’accordo e la consegna dell’assegno circolare possano avvenire anche in tempi successivi.”

L’interpretazione corrente ritiene infatti che:

“…deve ritenersi che il datore di lavoro abbia rispettato il termine previsto dalla legge per la formulazione dell’offerta, quando entro quel termine abbia integralmente compiuto l’attività a lui demandata, e dunque abbia inviato al lavoratore e sia a questi pervenuta la proposta con gli estremi dell’assegno circolare con contestuale richiesta di convocazione in una delle sedi protette previste dalla norma in esame.”

L’indicazione degli estremi dell’assegno è infatti elemento necessario affinché si possa ritenere perfezionata l’offerta reale di cui all’art. 6. del D.Lgs. n. 23/2015. Sulla base di tali presupposti, l’eventuale convocazione avvenuta oltre i 60 giorni a causa del carico di richieste gravante sugli Ispettorati territoriali ovvero dell’esiguo lasso temporale intercorrente tra la presentazione e la scadenza del termine non avrà rilievo ai fini della fruizione dei benefici fiscali e previdenziali previsti dalla norma.

D’altronde altrimenti non potrebbe essere vista la possibilità di rinunciare all'impugnativa eventualmente già proposta dal lavoratore prevista dall' art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015.

Fonte: INL - Nota n. 148 del 10.01.2020