Stampa

INPS – Circ. n. 74 del 4.05.2021: Part-time ciclico o verticale – ai fini della pensione è utile anche il tempo non lavorato


orologio
icona

La legge di bilancio 2021( art. 1, comma 350 ) ha disposto nuove modalità di calcolo dell’anzianità contributiva maturata nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale o ciclico, valorizzando ai fini del diritto pensionistico anche il tempo non lavorato, come già avviene nel part-time orizzontale. 

Con la circ. n. 74 del 4.05.2021, l’Istituto fornisce le indicazioni sull’applicazione della norma nel settore privato, sui nuovi adempimenti per i datori di lavoro e sulla gestione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti diversi dagli operai agricoli. 

L’orientamento giurisprudenziale formatosi al riguardo, anche sulla scia delle decisioni della Corte di giustizia europea, ha già da tempo legittimato conclusioni del genere: anche i periodi dell’anno in cui conformemente al contratto a tempo parziale non è espletata attività lavorativa concorrono alla formazione della anzianità contributiva.

Principio, questo, a cui si è accompagnata l’applicazione della regola secondo cui, perché un lavoratore possa maturare un anno intero di anzianità contributiva, è necessario che percepisca, su base annua, una retribuzione almeno pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato: art. 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983, come modificato dall’art. 1, comma 2, del D.L. n.338/1983.

In caso di part time verticale ciclico, pertanto, concorrono alla crescita dell’anzianità contributiva tutte le settimane - lavorate e non - che, considerando la retribuzione dell’intero anno, risultano coperte almeno dalla retribuzione richiesta dall’art 7. 

L’anno scorso, al 1° gennaio 2020 ammontando il trattamento minimo di pensione ad euro 515,58 mensili, la retribuzione richiesta per la maturazione di un anno di anzianità è stata di euro 10723,96 e per la maturazione di una settimana di anzianità contributiva di euro 206,23. 

Quindi la valutabilità del periodo “ non lavorato “ non assume rilievo ai fini del versamento contributivo, che rimane sempre ancorato alla retribuzione erogata nei mesi in cui viene resa la prestazione lavorativa. Inoltre:

• Vengono valutati periodi decorrenti esclusivamente dal 30 ottobre 1984;
• La valorizzazione richiede che la retribuzione accreditata sia pari all’importo minimale di retribuzione previsto per l’anno di riferimento. Diversamente, il numero di contributi riconosciuti sarà è pari al rapporto tra l’imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico in vigore nell’anno stesso ;
• Per i contratti in essere al 1° gennaio 2021, l' Inps procederà al riconoscimento del periodo, per l'intera durata del rapporto di lavoro, sempreché le aziende inviino flussi uniemens a “copertura” oppure correggano i flussi già trasmessi (relativamente ai mesi da gennaio ad aprile 2021). In presenza di periodi interruttivi (come, ad esempio, di aspettativa non retribuita), l'assicurato dovrà presentare una domanda corredata da una attestazione dell'azienda, ove si evincano eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro;
• Per i contratti già conclusi al 31 dicembre 2020, il riconoscimento dei periodi è subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato, corredata da documentazione probatoria. In tale fattispecie, rientrano anche i rapporti di lavoro trasformati da part time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente al 2021.

La domanda di riconoscimento, soggetta a prescrizione, deve essere presentata entro il termine decennale, decorrente dal 1° gennaio 2021. Anche in questo caso, la richiesta dovrà essere corredata dall'attestazione del datore di lavoro o dalla dichiarazione sostitutiva del lavoratore, corredata dal contratto di lavoro. Nel caso di più rapporti in regime di tempo parziale, potrà essere presentata un'unica istanza. 

I lavoratori potranno, altresì, coprire i periodi successivi al 1996 mediante riscatto o versamenti volontari, a integrazione dei periodi riconosciuti in base alle nuove regole della legge 178/2020, così da poter essere valorizzati interamente anche ai fini della misura. 

Fonte: INPS - Circ. n. 74 del 4.05.2021