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INL – Nota n. 1062/2020 : Orario di lavoro nel settore della vigilanza privata


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Con nota n. 1062/2020 , l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce il proprio parere in ordine alla possibilità di applicare al settore della vigilanza la disciplina dell’organizzazione dell’orario di lavoro, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria di cui all’art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003, il quale prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100 a € 750, in caso di violazione delle disposizioni sulla durata media dell'orario di lavoro. 

Con riferimento alla specifica organizzazione dell’orario di lavoro, l’art. 41, comma 3, del D.L. n. 112/2008 ha modificato l’art. 2 del D.Lgs. n. 66/2003, prevedendo espressamente l’esclusione del settore della vigilanza privata dal campo di applicazione dello stesso decreto del 2003.  

Pertanto, l’organizzazione dell’orario di lavoro del settore della vigilanza privata , comprensiva della disciplina delle ferie, dei riposi e delle pause dal lavoro, trova la propria regolamentazione esclusivamente nella fonte contrattuale.  

Ciò vale, senza ombra di dubbio, per tutti i servizi che possono essere espletati solo dagli operatori economici in possesso della licenza, di cui all’art. 134 TULPS, per lo svolgimento di servizi di vigilanza e investigazione privata.  

Non rientrano invece nelle predette attività i c.d. servizi di portierato o di “global service “, la cui individuazione è attualmente ricavata, attraverso “un processo ermeneutico “per differenza”, sottraendo cioè dall’insieme dei diversi servizi erogabili quelli che gli artt. 133 e 134 TULPS e i discendenti provvedimenti normativi riservano in esclusiva agli istituti di vigilanza privata ed alle guardie particolari giurate.” 

Per quanto riguarda i " Servizi Fiduciari " opera il medesimo limite delle 48 ore a settimana, come media riferita ad un periodo di 12 mesi. Per tali attività, non espressamente menzionate dall'art. 2 del D.Ls. n. 66/2003, l'Ispettorato non ritiene possibile escludere l'applicazione della disciplina in deroga.

Fonte: INL - Nota n. 1062/2020