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INL – Nota n. 1050/2020 : Definizione di lavoratore notturno


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Con nota n. 1050/2020 , l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce una serie di chiarimenti per quanto riguarda la definizione di lavoratore notturno ( art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 ), anche con riferimento all’ambito di intervento riconosciuto in materia alla contrattazione collettiva. 

Come noto, l’ art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 definisce il “ periodo notturno “, quel periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Ai fini dell’individuazione delle sette ore andrà fatto necessariamente riferimento al contratto collettivo e al contratto individuale. Ad ogni modo tale periodo potrà essere collocato dalle ore 22 ( con conclusione alle ore 5 ) oppure dalle ore 23 ( con conclusione alle ore 6 ) o, infine, dalla mezzanotte ( con conclusione alle ore 7 ).

Il medesimo comma 2, alla lettera e) fornisce una nozione di “ lavoratore notturno “ definito come:  

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;

2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

In merito alla corretta interpretazione della lettera e) l’ Ispettorato precisa che :

a) è da considerarsi lavoratore notturno colui che è tenuto contrattualmente e quindi stabilmente a svolgere tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero nel periodo notturno (cioè in un arco temporale, come sopra declinato, comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino);

b) in presenza di regolamentazione della contrattazione collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga, nel periodo notturno, la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto collettivo. In tal caso al contratto collettivo è quindi demandata l’individuazione sia del numero delle ore giornaliere di lavoro da effettuarsi durante il periodo notturno (che potrebbe pertanto essere inferiore o superiore alle tre ore stabilite ex lege), sia il numero delle giornate necessarie per rientrare nella categoria di “lavoratore notturno”;

c) in assenza di disciplina collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno ottanta giorni lavorativi all’anno.

d) laddove la contrattazione si limiti a riproporre il testo della norma di cui al punto 2), senza specificare il numero di ore rilevanti ai fini della qualificazione del lavoratore come “ lavoratore notturno ”, troverà evidentemente applicazione la disciplina normativa (tre ore nel periodo notturno per 80 giorni l’anno). Così come, laddove la contrattazione si limiti ad individuare uno solo dei parametri – giornaliero e annuale – utili alla definizione di “ lavoratore notturno ”, il secondo dovrà essere necessariamente individuato in quello previsto dal legislatore (tre ore giornaliere o ottanta giorni l’anno).

Fonte: INL – Nota n. 1050/2020