Stampa

Cassazione: illegittimo il licenziamento del pubblico dipendente se la condotta è punita dal CCNL con sanzione conservativa


icona

Con la sentenza n. 15227 del 16.07.2020, la Cassazione afferma che, nel pubblico impiego privatizzato, ove la previsione del CCNL ricolleghi ad un determinato comportamento disciplinarmente rilevante soltanto una sanzione conservativa, il giudice di merito è vincolato da tale indicazione.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, agente di polizia municipale, impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatole dal Comune datore - a seguito dell’emanazione della sentenza penale che aveva condannato la medesima per il reato di calunnia - per aver falsamente attribuito il reato di violenza sessuale sul luogo di lavoro al comandante del corpo.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che nel pubblico impiego privatizzato il legislatore ha affermato con chiarezza la preminenza della disciplina legale rispetto a quella di fonte contrattualcollettiva.

Per i Giudici di legittimità, ne consegue che restano prive di effetto tutte le clausole della contrattazione collettiva che prevedono una sanzione conservativa per fatti che l'art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 contempla, invece, come punibili con il licenziamento.

Secondo la sentenza, però, fuori da questa ipotesi, le previsioni del predetto art. 55 non ostano all’applicazione del principio secondo cui il giudice è vincolato dalla previsione del contratto collettivo che punisca un determinato comportamento disciplinarmente rilevante soltanto con una sanzione conservativa.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’agente di polizia municipale, dichiarando l’illegittimità del licenziamento irrogatole, a fronte della disciplina pattizia che prevede per i “comportamenti calunniosi ... nei confronti di altri dipendenti” la sanzione della sospensione dal servizio.

A cura di Fieldfisher