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Decreto interministeriale 1° giugno 2020: Emersione del lavoro irregolare


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In attuazione del Decreto Rilancio (d.l.. n. 34/2020, art. 103), è stato emanato dal Ministro degli interni, di concerto con il Ministro dell’economia, il Ministro del lavoro e il Ministro delle politiche agricole, il decreto 27 maggio 2020, relativo alla possibilità per il datore di lavoro italiano o straniero di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020 e per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi.

I settori interessati cono:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Due differenti procedure regolano la presentazione delle domande agli uffici del Ministero dell'Interno in base ai soggetti interessati.

A. Per quanto riguarda i datori di lavoro operanti nei settori indicati che presentano istanza in favore di cittadini extracomunitari, le domande sono da presentare presso lo Sportello unico per l'immigrazione istituito nelle prefetture.
In questo caso, i datori di lavoro devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Devono possedere, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro. Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito deve essere non inferiore a 20.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, e non inferiore a 27.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.
La sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare già in corso con cittadini italiani o comunitari, si può invece dichiarare con istanza telematica all'INPS.
Su quest’ultimo procedimento, l’Inps ha fornito le prime istruzioni operative con la circolare n. 68/2020.

B. Gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori indicati, possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo presso le Questure, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, che potrà essere presentata presso i 5.700 uffici Postali dedicati.
Per presentare istanza occorre:
- essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di un'attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica del proprio Paese di origine;
- essere presente sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020;
- comprovare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati con documentazione da esibire all'atto della presentazione dell'istanza.
Le domande possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio.

ACDR