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Tribunale di Treviso: il mancato rispetto del Protocollo di sicurezza del 14 marzo costituisce condotta antisindacale


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Con il decreto n. 2571 del 02.07.2020, il Tribunale di Treviso afferma che il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 è cogente ed obbligatorio per le imprese (sul medesimo tema si veda: La sicurezza nei luoghi di lavoro ai tempi del COVID-19).

Il fatto affrontato

L’organizzazione sindacale propone ricorso ex art. 28 L. 300/1970, al fine di lamentare l’antisindacalità della condotta tenuta dalla società addetta al servizio di pulizia all’interno di un ospedale, consistente nell’aver omesso la costituzione, presso lo stesso nosocomio, del Comitato per la verifica dell’attuazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 senza il coinvolgimento delle RSA e del RLS.
La società si costituisce in giudizio, deducendo, tra le altre cose, che l’istituzione del predetto Comitato non era obbligatoria, non essendo il Protocollo una fonte del diritto vincolante.

Il decreto

Il Tribunale di Treviso rileva, preliminarmente, che l’art. 13 del Protocollo prevede che “E’ costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e delle RLS”.

Per il decreto, la forza precettiva della predetta norma deriva dall’essere emanazione di una raccomandazione di fonte regolamentare ed il frutto degli inviti istituzionali delle più alte cariche dello Stato al fine di fronteggiare una obiettiva situazione di emergenza nazionale.
Il DPCM 11 marzo 2020 aveva, infatti, previsto che: “va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienze di persone che lavorano, in particolare degli RLS e RLST tenendo conto delle specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali”.

Secondo il Giudice, poi, il carattere vincolante del Protocollo del 14.03.2020, ancorché negato a parole, è riconosciuto nei fatti dalla stessa società convenuta che ha comunque inteso darvi attuazione.

Su tali presupposti, il Tribunale di Treviso accoglie il ricorso della O.S., concludendo che il mancato riconoscimento delle RSA e del RLS a componenti del Comitato ex art. 13 del Protocollo del 14 marzo 2020, costituisce condotta che lede le prerogative sindacali così come specificamente previste e conformate dalla normativa anti COVID.

A cura di Fieldfisher