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TAR Piemonte: l’offerta che prevede costo zero per la sicurezza non è automaticamente espulsa dalla gara


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Con la sentenza n. 77 del 20.01.2023, il TAR Piemonte afferma che l’indicazione di un valore pari a zero per i costi legati alla sicurezza sul lavoro non comporta una immediata espulsione dell’offerta dalla gara, rendendosi necessaria, in sede procedimentale, una verifica nel concreto.

Il fatto affrontato

La società ricorre giudizialmente per chiedere l’annullamento del provvedimento con cui la stazione appaltante aveva affidato il servizio di portierato, centralino e telecontrollo all’interno della sua sede.
La ricorrente, classificatasi seconda nella graduatoria di aggiudicazione, a fondamento della predetta domanda deduce che l’offerta economica della impresa aggiudicataria recava, alla voce oneri aziendali per la sicurezza, una quantificazione pari a zero.

La sentenza

Il TAR rileva preliminarmente che, nelle gare pubbliche, la fissazione degli oneri aziendali per la sicurezza nella cifra pari a zero, non essendo assimilabile alla totale pretermissione di indicazioni al riguardo, non può costituire motivo di estromissione dalla gara, a prescindere dalla natura intellettuale del servizio da affidare e dalla possibilità di ricorrere o meno all'ausilio del soccorso istruttorio.

Invero, per i Giudici, l’indicazione di costi della sicurezza pari a zero sottintende una specifica valutazione, da parte dell’impresa offerente, in ordine agli effetti economici dell’applicazione delle regole di sicurezza nello svolgimento concreto del servizio, ascrivibile alla consapevole volontà di determinarli in tale misura.

Secondo la sentenza, ne deriva che, in tali circostanze, ogni questione di verifica del rispetto dei doveri inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro è destinata a spostarsi dal versante dichiarativo a quello sostanziale, concernente la congruità di una simile quantificazione.

Su tali presupposti, il TAR Piemonte accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati, stante l’illecita condotta tenuta dalla stazione appaltante che ha indebitamente omesso di procedere ad una specifica istruttoria al fine di verificare le ragioni dello scostamento tra il valore “zero” indicato in offerta e quello indicato come presunto nelle tabelle ministeriali.

A cura di Fieldfisher