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Sicurezza sul lavoro: dal 12 marzo recepite le nuove regole UE


operai in cantiere con DPI
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 53 dell’ 11.03.2019, entra in vigore il D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17. Viene così adeguata la normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale ( DPI ) alla disciplina del Regolamento UE n. 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che abrogato la Direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio.

L’obbiettivo perseguito è chiaramente quello di semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale ( DPI ), oltre che migliorare trasparenza, efficacia e armonizzazione delle misure già operanti attraverso un coordinamento con le disposizioni in materia di messa a disposizione sul mercato di tali dispositivi.

Il Regolamento UE n. 2016/425 stabilisce dunque:

• i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi individuali che devono essere messi a disposizione sul mercato;
• le norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione Europea;
• gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori;
• regole obbligatorie per tutti gli stati membri dell’Unione Europea, senza necessità di un recepimento.

LE MODIFICHE:

ll D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17 ha apportaTO delle modifiche sia al D.Lgs. n. 475/1992 sia al D.Lgs. n. 81/2008. In primo luogo l’art. 2 del D.lgs. n. 17/2019 ha modificato l’art. 3 del D.Lgs. n. 475/1992 stabilendo nuovi requisiti essenziali di sicurezza dei DPI. Inoltre, come già anticipato, sono state apportate modifiche marginali anche al D.Lgs. n. 81/2008 con un armonizzazione degli art. 74 e76 del “ Testo Unico della sicurezza sul lavoro” con il Regolamento.

Per responsabilizzare ulteriormente tutti gli operatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono state inasprite le sanzioni. A titolo esemplificativo il novellato art. 14 del Dlgs n. 475/1992 stabilisce che il fabbricante il quale produce o mette a disposizione sul mercato Dpi non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento Dpi, nonché l'importatore che immette sul mercato Dpi non conformi ai requisiti suddetti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro se trattasi di Dpi di prima categoria; addirittura se tratta di Dpi di secondo o terza categoria sono previste sanzioni penali. Molteplici sanzioni sono previste anche per i distributori e per "chiunque" metta a disposizione sul mercato Dpi non conformi alle nuove disposizioni.